Abbandono del tetto coniugale: cosa succede dal punto di vista civile e penale?
Iniziamo subito col chiarire cosa s’intenda per tetto coniugale. Secondo quanto stabilito dalla Giurisprudenza per tetto coniugale si fa riferimento a qualsiasi tipo di luogo che possa essere identificato quale luogo di residenza del nucleo familiare.
Con il matrimonio i coniugi acquistano diritti e doveri reciproci. A tal riguardo, ricordiamo quanto stabilito ai sensi dell’art. 143 del codice civile: “ Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione…”
Il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti oltre che i medesimi obblighi.
I doveri elencati dal suindicato articolo diventano automaticamente diritti per l’altro coniuge, così come dalla fedeltà sino ad arrivare all’obbligo di coabitazione dei coniugi. Quest’ultimo obbligo può, sicuramente, essere disatteso nel caso di comprovati e giustificati motivi, come ad esempio per esigenze di tipo lavorativo.
E’ bene precisare che la violazione dell’obbligo di coabitazione per essere classificata tale dovrà presupporre un allontanamento volontario, ingiustificato e duraturo. Ciò significa che un breve allontanamento, dovuto anche a cause di tipo familiare o di coppia non potrà in alcun modo, considerarsi come abbondano del tetto coniugale.
L’obbligo di coabitazione previsto dalla legge nei confronti del marito e della moglie non prevede di continuare ininterrottamente la convivenza matrimoniale, soprattutto quando quest’ultima risulti e sia diventata intollerabile per gi stessi coniugi e figli. Pertanto, l’allontanamento dalla casa coniugale per giustificate ragioni risulterà legittimo. Come a titolo esemplificativo, l’abbandono del tetto coniugale per sopraffazione fisica e/o psicologica o per infedeltà di uno dei coniugi.
Se la rottura del vincolo matrimoniale dipenderà in maniera esclusiva dall’allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, il giudice a seguito di domanda dell’altro coniuge potrà pronunciare una sentenza di separazione con addebito a carico del coniuge responsabile.
Il coniuge al quale sia addebitata la separazione non avrà più diritto al mantenimento dall’altro coniuge. Risulterà salvo solo il diritto agli alimenti, quale forma di assistenza economica ridotta rispetto al mantenimento, corrisposto al solo fine di garantire mezzi minimi di sussistenza.
Il coniuge a cui sarà attribuito la colpa della fine dell’unione matrimoniale perderà, altresì, anche i diritti successori nel caso di morte dell’altro coniuge. Ciò si verificherà solo in caso di divorzio tra le parti e non di separazione per mezzo della quale l’unione matrimoniale non risulterà ancora definitivamente sciolta come nel caso di divorzio.
La violazione dell’obbligo di coabitazione determina una violazione di legge anche dal punto di vista penale, ovverosia, il determinarsi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.