Investigazione privata: prove necessarie per l’autorizzazione all’annullamento dell’assegno di mantenimento
Il mantenimento reciproco tra coniugi è previsto dall’art 143 c.c., si fonda sul dovere di assistenza morale e materiale, un accordo a tutti gli effetti di natura contrattuale. Un argomento che interessa la maggior parte delle persone separate o in procinto di separazione; durante la fase di separazione (consensuale o giudiziale) vi è l’obbligo enunciato dall’art. 156 c.c. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra coniugi:
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. (…)
Qualora sopravvengano giustificati motivi, il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
L’assegno di mantenimento è una somma di denaro che spetta all’ex coniuge in seguito a una separazione o sentenza di divorzio. L’obbligo nasce a tutela per la parte “debole” della coppia, come sussistenza al fine di un miglioramento economico/lavorativo.
La Cassazione, il 16 ottobre 2020, ha stabilito che, qualora uno dei due ex coniugi ha iniziato rapporti con nuovi compagni/ compagne, non necessariamente stabili, ma anche a vere e proprie forme di convivenza, viene meno l’obbligo dell’assegno di mantenimento dal precedente coniuge. Per provare la nuova relazione o convivenza si dovrà necessariamente rivolgere innanzitutto al proprio legale di fiducia, in modo da poter stabilire il tipo di intervento da attuare e quali tipologie di prove siano utili ai fini di una causa. In questa fase entra in gioco l’agenzia investigativa, legalmente autorizzata, per fornire ogni tipologia di prova necessaria alla finalità dello scopo.
L’investigatore privato, nel caso di accertamento reale dello stato patrimoniale dell’ex coniuge, può essere chiamato per diversi casi in cui sia utile un’indagine.
L’assegno di mantenimento potrebbe essere rideterminato in varie ipotesi:
– L’ex coniuge percepisce un reddito diverso da quello dichiarato nella fase di divorzio;
– L’ex coniuge presta lavoro in nero;
– L’ex coniuge ha stabilito una nuova relazione;
Il compito principale dell’investigazione è la raccolta delle informazioni (documenti e persone). Nell’ultima ipotesi soprastante, la raccolta consisterebbe in ricerca di indizi e informazioni quotidiane, ma anche mail, social e chat. Una ricerca che può essere svolta sia su documenti cartacei che digitali.
Un’altra mansione utile al caso è la sorveglianza del comportamento di una persona (ex coniuge sotto indagine). Questa metodologia, in base alle richieste del legale, prevede un monitoraggio del comportamento del soggetto; l’investigatore in tal caso può:
– sorvegliare un luogo (abitazione, posto di lavoro, ecc.)
– seguire gli spostamenti (rilevatori satellitari, gps)
Un monitoraggio che può richiedere molte ore di lavoro ma efficace per produrre prove e materiale (foto, video) inconfutabili.
L’investigatore tiene traccia di tutte informazioni a lui in possesso, documenta i risultati delle sue prove e ricerche, così da poter analizzare e studiare l’evoluzione del caso, identificando ogni tipologia d’indagine da seguire.
Nell’ultimo periodo le agenzie investigative sono particolarmente impiegate alla raccolta di informazioni e prove di un effettivo tenore di vita condotto dagli ex coniugi, particolarmente diverso da quello figurato difronte al giudice.
Un vero cambiamento per il lavoro che frequentemente viene richiesto alle agenzie di investigazione, una nuova modalità di lavoro e di strategia operativa per poter quantificare l’assegno di mantenimento. Una strategia che viaggia in parallelo con le ultime modifiche apportate in Cassazione, un vantaggioso metodo concreto e rapido nei confronti del cliente come mera risoluzione alla richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento.