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Approvato Decreto legge in materia di ordinamento penitenziario e riforma del processo penale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato su proposta del Ministro, Carlo Nordio, il decreto legge n.162 del 2022 in tema di ordinamento penitenziario e riforma del processo penale. Quali sono le novità?

 Il contenuto del decreto legge n.162/2022

Il decreto legge n. 162, vigente dal 31 ottobre 2022, ha introdotto  modifiche all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario “per l’adozione di una nuova regolamentazione dell’istituto al fine di ricondurlo a conformità con la Costituzione”.

Fra le principali novità, si sottolinea un allargamento del regime ostativo anche per i reati non previsti ai sensi dell’art. 4-bis, 1 comma,  ma che risultino “collegati” a quest’ultimi delitti da un nesso teleologico. L’accertamento circa l’esistenza del  relativo nesso sarà rimessa al giudice di cognizione e anche al giudice dell’esecuzione.

Secondo l’art. 4-bis, 1 comma per quanto concerne la possibilità per il detenuto di utilizzare i benefici penitenziari, la collaborazione con la giustizia resta e risulta l’unico iter da intraprendere per beneficiare dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione.

In mancanza di collaborazione con la giustizia e al fine di ottenere i benefici premiali i detenuti per i delitti di cui all’art. 4-bis, 1 comma dell’ordinamento penitenziario dovranno adempiere  sia alle obbligazioni civili che pecuniarie collegate alla propria condanna e allegare elementi ulteriori tali da escludere “l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata” o il pericolo di riattivazione di tali contatti.

La misura specifica, altresì, che i benefici potranno essere estesi anche ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis, esclusivamente se il particolare regime carcerario sia stato revocato o non prorogato.

Rinvio Riforma Cartabia

Nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza si stabilisce il rinvio dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.150 del 2022 (Riforma Cartabia) per un periodo non superiore a due mesi.

 La breve dilazione temporale permetterà una piena efficacia della riforma già approvata.

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