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Assegno di mantenimento al coniuge: come si calcola?

L’assegno di mantenimento è un contributo economico disposto da un giudice in favore del coniuge economicamente più debole in caso di separazione. Ma quali sono i fattori di cui tenere conto per calcolarlo?

L’assegno di mantenimento è una misura economica prevista dal diritto per garantire il sostentamento del coniuge con minori risorse disponibili.
Disciplinato dall’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento viene dunque disposto in favore della parte considerata economicamente più debole.

L’obiettivo della misura è infatti controbilanciare le disparità economiche esistenti all’interno della coppia.

Quali sono le caratteristiche dell’assegno di mantenimento

Con la separazione non viene meno il vincolo matrimoniale tra coniugi. Si sospendono i reciproci doveri coniugali, ma non quello di assistenza e rispetto, che al contrario restano. E se da una parte vi è un coniuge obbligato al versamento dell’assegno, dall’altra vi è un beneficiario che ha diritto di ricevere la somma stabilita dal giudice.
La misura, che non ha il fine di punire il coniuge tenuto al pagamento, mira a ristabilire un equilibrio economico tra le parti. In base a quanto si legge nell’art. 156 c.c., infatti, “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
L’assegno di mantenimento può essere modificato o revocato qualora intervengano cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o personali dei coniugi.
Se ad esempio il coniuge disoccupato trova un impiego adeguato, la parte obbligata al pagamento può richiedere di interrompere il versamento dell’assegno.
La cifra può essere disposta in favore del coniuge economicamente più debole, dei figli minorenni o maggiorenni qualora non ancora indipendenti.

Quali sono le condizioni per poter fare richiesta

Il coniuge può richiedere l’assegno di mantenimento in presenza di specifiche condizioni. Occorre infatti che:

  • la domanda venga formalmente presentata al giudice;
  • la separazione non sia stata addebitata al coniuge che abbia fatto richiesta;
  • il coniuge che abbia presentato richiesta non disponga di un reddito adeguato o che, per motivi oggettivi, non sia in grado di ottenerli;
  • la parte che deve provvedere all’assegno di mantenimento abbia mezzi idonei per pagare.

Come calcolare l’assegno di mantenimento

Dato che diversi fattori possono influenzare la cifra da pagare e che non esiste una procedura univoca per il calcolo dell’assegno, i tribunali generalmente si avvalgono di prassi e protocolli.

  •  si definisce il reddito medio mensile netto del coniuge obbligato al versamento e vengono sottratte le spese di eventuali mutui;
  • si determina il valore mensile dell’affitto delle eventuali proprietà immobiliari di cui il coniuge obbligato è proprietario, ad esclusione della casa coniugale qualora questa sia stata assegnata all’altra parte;
  • si determina il valore mensile dell’affitto delle eventuali proprietà immobiliari di cui è proprietario il coniuge al quale viene corrisposto l’assegno, inclusa la casa coniugale qualora questa sia assegnata alla parte.

Quindi, per fare degli esempi, si può ipotizzare che il coniuge debba versare alla moglie senza reddito con assegnazione della casa coniugale un assegno pari a 1/4 se il reddito è di 1.200 euro-1.600 euro, mentre può arrivare a 1/3 del reddito qualora alla parte debole non venga assegnata la casa. 

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