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Assegno di mantenimento: cosa succede se l’ex non paga

Se l’ex coniuge non paga l’assegno di mantenimento il beneficiario può perseguire due strade, quella penale e quella civilistica

Al termine di un matrimonio, per garantire assistenza e sostegno all’ex coniuge e ai figli, il giudice stabilisce una somma che la parte economicamente più forte dovrà corrispondere alla parte più debole. Questa somma, da versare mensilmente, costituisce il così detto assegno di mantenimento. Non si tratta soltanto di garantire alla controparte le spese necessarie per il sostentamento, ma anche di consentirgli un tenore di vita in linea con quello avuto prima della separazione. Il calcolo dell’importo viene effettuato dal giudice sulla base del reddito e del patrimonio del coniuge economicamente più forte. Tuttavia, non di rado, capita che l’obbligato non paghi l’assegno di mantenimento all’ex coniuge e ai propri figli anche per mesi.

I motivi all’origine di questa mancanza possono essere diversi, dalle difficoltà economiche, agli imprevisti, a vecchi rancori che sussistono tra gli ex coniugi. Il mancato pagamento dell’assegno mensile costituisce reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Per questo motivo, è punibile con la reclusione fino ad un anno, o in alternativa con una sanzione fino a 1.032 euro. L’omissione di pagamento dell’assegno di mantenimento è perseguibile a querela di parte quando si tratta dell’ex coniuge, mentre è procedibile d’ufficio se riguarda solo i figli minori. La Cassazione ha precisato che la querela della madre copre i figli minorenni rimasti anch’essi privi di assegno di mantenimento, ma non i figli maggiorenni. Ciò significa che se i figli hanno raggiunto i 18 anni dovranno sporgere autonomamente querela. 

Inoltre, la norma punisce soltanto l’omissione connotata da dolo, ossia è condannabile solo chi non vuole pagare. Viceversa, l’illecito civile sussiste a prescindere da qualsiasi motivo. Nel caso di specie è preferibile, quindi, percorrere un’altra strada. Nel caso in cui l’ex coniuge abbia un’adeguata capacità patrimoniale, sono più efficaci gli strumenti civilistici, come il pignoramento dei beni o il prelievo diretto dal datore di lavoro o dall’Inps. Il pignoramento dell’assegno di mantenimento, infatti, può riguardare beni mobili e immobili (come case e terreni di proprietà, autoveicoli, etc.), oppure per conto terzi (come conto in banca, eventuali canoni di locazione, stipendio o pensione). Prima di procedere con il pignoramento, il legale del beneficiario dovrà inviare all’obbligato una lettera di diffida e a seguire il precetto. Se entrambi i provvedimenti rimangono inadempiuti, scatta l’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore.

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