Assegno di mantenimento: il marito infedele non è obbligato al mantenimento dell’altro coniuge
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, l’infedeltà di un marito causa di addebito della separazione non comporta automaticamente l’obbligo dello stesso al pagamento dell’assegno di mantenimento alla moglie.
Nel caso di specie, le motivazioni della decisione si sono fondate in considerazione del fatto che la moglie, quale possibile destinataria dell’assegno di mantenimento fosse economicamente indipendente, svolgendo un’attività lavorativa capace di consentirgli un buon tenore di vita.
Gli Ermellini valutando con attenzione le loro condizioni economiche e lavorative, arrivano alla conclusione che entrambe le parti in causa potevano provvedere da sé al proprio sostentamento economico, conservando un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.
I giudici, pertanto, prendendo in riferimento, il quantum mensile percepito dai coniugi, viene assegnata alla donna la casa familiare, le spese necessarie per fronteggiare gli studi accademici dei figli con l’onore di contribuire anche alla metà delle spese straordinarie degli stessi. Di contro, il marito dovrà pagare il mutuo della casa familiare, le rate di un prestito e il canone di locazione per la sua nuova abitazione.
Alla luce di quanto stabilito, la Corte precisa che l’addebito della separazione per infedeltà coniugale non determina in maniera diretta e consequenziale il riconoscimento dell’assegno di mantenimento nei confronti della moglie (Corte di Cassazione, sentenza n. 22704 del 11-08-2021).
Che cos’è l’addebito della separazione?
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 c.c.).
L’addebito, quindi, consiste nell’attribuire, ove si riscontrino le circostanze, la colpa della fine dell’unione matrimoniale.
L’addebito della separazione potrà applicarsi, solo nel caso di separazione giudiziale.
Conseguentemente, il giudice non potrà pronunciare l’addebito della separazione nel caso in cui i coniugi decidessero di addivenire ad una separazione di tipo consensuale. In quest’ultimo caso, le stesse parti giungeranno in autonomia ad un accordo relativamente agli aspetti ritenuti più significativi e per tale motivo, non sarà possibile richiedere a quale dei coniugi sia addebitale la separazione.