La biometria è ampiamente utilizzata nelle indagini e in ambito forense: come funziona la presentazione delle risultanze in sede di giudizio?
La biometria è la disciplina che studia le grandezze biofisiche e consente (con grado di certezza più o meno elevato) di svolgere il così detto “Accertamento di identificazione personale” tramite lo studio di una serie di misure e caratteristiche biofisiche che rendono possibile identificare un determinato soggetto nella popolazione di riferimento o di escluderlo dall’analisi.
Essa è ampiamente utilizzata nelle indagini forensi, ma anche in contesti di vigilanza e pubblica sicurezza. Nello specifico, in ambito investigativo è particolarmente utile per identificare un soggetto ignoto, ripreso o fotografato in un determinato ambiente.
L’esempio più conosciuto riguarda i “riconoscimenti facciali”, spesso utilizzati nei procedimenti giudiziari per verificare la compatibilità tra il soggetto imputato o indagato e un soggetto di cui è stato acquisito un frame video o una foto nel corso delle attività investigative. Il riconoscimento facciale sfrutta la potenza dell’Intelligenza Artificiale e degli algoritimi per la localizzazione e la classificazione del volto.
Queste tecnologie, quando utilizzate nel forense, hanno, tuttavia, un notevole impatto sulla privacy dei soggetti coinvolti, sia direttamente che indirettamente. Le norme vigenti tutelano l’immagine dei privati cittadini e soprattutto la diffusione della stessa. Questo limite può essere (come previsto dalla normativa) rimosso per consentire il corso dell’attività investigativa.
In sede di giudizio, i dati biometrici devono essere esposti in relazione e in dibattimento dal tecnico sempre in modo cauto. Egli deve esprimere il grado di accuratezza e confidenza che ha la risultanza proposta. La relazione tecnica dovrà essere corredata di tutti i materiali utilizzati per il processo tecnico-biometrico; i metodi usati per il processamento dei materiali campione; i così detti “dati grezzi” dei risultati.
Soltanto in presenza di una relazione corredata da tutti questi atti sarà realmente possibile la realizzazione di un processo equo. Infatti, tutte le parti, tramite i propri consulenti, avranno a disposizione il materiale utile alla controverifica dei metodi analitici utilizzati per gli accertamenti tecnici e potranno contro-verificare la bontà e l’accuratezza dei dati proposti dal tecnico che ha eseguito l’analisi.