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Cannabis, è reato coltivarla in casa?

Non è considerato reato la coltivazione domestica di cannabis destinata in via esclusiva all’uso personale (Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n.12348/2020)

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale sulla punibilità della coltivazione in casa di cannabis applicando il principio di offensività in concreto, quale criterio per verificare se il fatto possa offendere o meno il bene giuridico tutelato.

Per tale fattispecie, il bene giuridico tutelato dalla norma è da identificare nella salute personale e pubblica.

Secondo gli Ermellini, il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficiente la rispondenza della pianta al tipo botanico atteso e la sua naturale vocazione a produrre sostanza stupefacente

L’unica eccezione che esula dall’ambito di applicazione della norma penale sono le attività di coltivazione svolte in forma domestica.

Posso coltivare minime quantità di cannabis?

Il coltivatore non risulterà punibile se le piantine ritrovate in casa corrispondono a dimensioni minime con modestissime quantità di prodotto ricavabile, tali da non consentire un inserimento e/o incremento del mercato degli stupefacenti.

 Siffatto comportamento  rimane, conseguentemente, fuori dal penalmente rilevante non raggiungendo la soglia dell’offensività del bene tutelato.

Chi coltiva la Cannabis in ambito domestico e per uso strettamente personale non è perseguibile penalmente.

Importante sottolineare, che se la coltivazione domestica risulti effettivamente dotata di efficacia drogante è possibile nei confronti del soggetto agente, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 75 del d.p.r. n.309/1990. Considerando quest’ultimo, non come coltivatore ma come detentore di sostanza stupefacente destinata ad uso personale.

La Cassazione penale con la sentenza n.12348/2020, quindi, afferma il seguente principio di diritto: il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile per la natura stessa della pianta, incline a  maturazione e produzione di sostanze droganti.

Nello specifico, devono ritenersi escluse però dall’applicazione della norma penale le seguenti casistiche: detenzione di un esiguo numero di piante destinate ad uso domestico, coltivazione dotata di piccole dimensioni,  modestissimo quantitativo di prodotto  ricavabile e utilizzo di tecniche elementari.

In tale prospettiva, quindi, spetterà al giudice la valutazione circa l’esistenza o meno del criterio di offensività in concreto.

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