La Circolare 557/PAS/U/004935/10089.D(1)Reg) del 24/03/’11 per l’attuazione del D.M. 269/’10 scrive: “… l’antitaccheggio strictu sensu, inteso come attività preventiva volta ad evitare la sottrazione e/o il danneggiamento di beni esposti alla pubblica fede, deve ritenersi patrimonio esclusivo della vigilanza privata ovvero, […] dei servizi di portierato, quando non ricorrono le condizioni previste […]”
La necessità di queste figure antitaccheggio nasce dal crescente incremento di furti, soprattutto nei grandi magazzini e soprattutto a fronte di una linea di sicurezza le cui regole e i limiti non sono ancora ben chiari.
Il fatto è che la Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) non rientra nel concetto di “obiettivo sensibile”, contenuto nel VADEMECUM OPERATIVO citato poco sopra; è un termine secondo alcuni troppo restrittivo che costringe quindi naturalmente a legittimare i servizi di portierato ad occuparsi anche di “antitaccheggio”, visto che il Ministero non può garantire il servizio di vigilanza privata.
Apis osserva che anche se si impiegassero le guardie giurate (G.p.G), queste sarebbero tenute ad esporre un distintivo producendo un effetto che non può andare oltre la mera deterrenza, compito che può assolvere benissimo anche il personale alle dipendenze di imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati (portierato), sicuramente anche più convenienti in termini economici.
Le agenzie investigative sembrano invece giocare un ruolo importante per quanto riguarda le indagini commerciali, un aspetto non meno interessante per i committenti.
Apis sostiene un atteggiamento liberale, per cui tutti i soggetti (istituti di vigilanza, agenzie investigative, servizi fiduciari) possono operare in questo contesto, magari con modalità distinte, purché sia deciso un chiaro regolamento per il loro ruolo, atto a rafforzare lo stesso e a trarre profitto da una posizione di cui esiste una necessità impellente e ancora non soddisfatta.
La questione interessa tutti quanti, in primis i lavoratori del settore, ma anche i consumatori che sono coinvolti, poiché il necessario rincaro della merce, in conseguenza ai furti subiti, ricade proprio sull’aumento del prezzo di vendita. Anche la committenza è fortemente influenzata dalle decisioni riguardanti questo ambito, perché troppo spesso sono costretti a oltrepassare i limiti della legalità.
Apis scrive: “Tutti i soggetti in causa vorrebbero maggiori opportunità operative e sono – invece – obbligati a mettere in campo escamotage mortificanti”.
Il problema principale, anche per Apis, è: come comportarsi correttamente, qualora si colga in flagrante un ladro/taccheggiatore?
Per ora nessun operatore antitaccheggio ha “poteri” diversi da qualunque privato cittadino che si trovi ad assistere ad un evento del genere.
È difficile lavorare a queste condizione, come si può essere assunti allo scopo di prevenire furti e di evitare che avvengano episodi simili e, all’occorrenza, non avere la tutela legale necessaria per agire?
“Se si ritenesse utile o necessario esercitare una forma di controllo nei riguardi di tali soggetti (portierato), considerata la delicatezza della materia, si pensi piuttosto ad una “mini-licenza” con caratteristiche meno stringenti rispetto a quelle concesse a istituti di vigilanza e agenzie investigative.” Potrebbe rispondere a tale requisito una autorizzazione tipo “agenzia d’affari” (art. 115 TULPS) opportunamente rivista e corretta per rispondere alle necessità qui evidenziate.
Per questo motivo Apis chiede al Dicastero interpellato un tavolo di confronto su questi temi e un parere risolutivo su quanto riportato nel VADEMECUM OPERATIVO a proposito dell’opportunità da parte dei servizi di portierato di occuparsi esplicitamente di antitaccheggio.
di Karen Giacomello
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