Quali sono i requisiti da possedere per svolgere l’attività di investigatore privato?
Iniziamo subito col rispondere ad un interrogativo fondamentale, chi è l’investigatore privato? L’investigatore privato è un professionista che in base a quanto riferito dal suo cliente procede alla raccolta di determinate informazioni per mezzo di foto, riprese video, sistemi di posizionamento (gps) e/o pedinamenti.
Può diventare investigatore privato chiunque ottenga un’apposita licenza prefettizia che gli permetta di porre in essere determinate attività investigative finalizzate alla raccolta di dati o elementi utili per il suo committente.
Con l’entrata in vigore del D.M. 269/2010, il legislatore ha definito i requisiti minimi necessari per diventare investigatore privato titolare di agenzia investigativa. I requisiti da possedere sono: laurea almeno triennale nelle seguenti aree di competenza: Giurisprudenza, Psicologia a indirizzo forense, Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell’Investigazione, Economia e qualsiasi corso di studio accademico equipollente. Sarà necessario aver svolto una pratica lavorativa per almeno un triennio con un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni, segue, aver partecipato a corsi di perfezionamento sia teorici che pratici riguardanti l’ambito delle investigazioni private, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Infine, in base a quanto stabilito dal D.M. 269/2010 possono diventare investigatori privati anche coloro che hanno svolto e documentato relativa attività d’indagine presso i reparti investigativi delle Forze di Polizia per un tempo non inferiore a cinque anni. A ciò dovrà aggiungersi aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
Pertanto, l’investigatore privato è un professionista in possesso di licenza rilasciata dalla Prefettura di competenza e necessaria per lo svolgimento della sua attività di investigazione e ricerca di informazioni per conto dei propri clienti. Non potrà essere rilasciata a chi sia incapace di obbligarsi, non sia cittadino italiano o comunitario, ovvero a coloro che abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi. La licenza, altresì, non può essere concessa per lo svolgimento di operazioni che comportano un esercizio di pubbliche funzioni o una limitazione della libertà individuale. (art. 134 T.U.L.P.S.).