Con l’espressione concorrenza sleale ci riferimento all’utilizzo di qualsiasi mezzo diretto e indiretto non conforme ai principi della correttezza professionale e idonea a danneggiare l’azienda altrui. Tale previsione tende a ridimensionare la libertà di iniziativa economica difendendo la competizione di mercato tra aziende che operano al’interno dello stesso ambito produttivo.
La concorrenza sleale secondo la legge
La concorrenza sleale si presenta, concretamente, come un insieme di azioni capaci di provocare un danno ad una o più aziende. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale .
Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende (art. 2104 del c. c.). Ciò significa che l’obbligo di diligenza che ricade in capo al lavoratore si sostanzia nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa in base alle decisioni impartire dai vari datori di lavoro.
Oltre ciò e secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 2105 del codice civile: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Dal dovere di fedeltà discende un dovere e un obbligo, rispettivamente un divieto di concorrenza e obbligo di riservatezza, nonché un conseguente risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro.
Alla luce di quanto affermato è opportuno soffermarci anche nei confronti di chi venuto a conoscenza del contenuto che può consistere in documenti pubblici o privati, grafici, foto, video, comunicati senza giusta causa, ovvero l’impiega a proprio o altrui profitto. Quest’ultimo è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a milletrentadue euro 1.032 (art. 621 del codice penale).
Quali sono gli atti capaci di arrecare danno ad un’azienda concorrente
Il reato di concorrenza sleale si cristallizza quando due imprenditori operano per lo stesso settore aziendale. Ciò significa che non può essere configurata concorrenza tra due aziende che si rivolgono a settori e clienti diversi.
Secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 2598 del codice civile, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita i prodotti di un concorrente;
- diffonde notizie per determinare disistima sull’azienda concorrente;
3. si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Come difendersi da atti non conformi alla correttezza professionale
Per difendere la propria azienda da qualsiasi atto che possa arrecarne un danno è consentito giovarsi e servirsi di agenzie investigative. L’attività dell’investigatore viene, così, utilizzata per risalire ai soggetti colpevoli e per richiedere un possibile risarcimento dei danni.
L’azione del professionista è orientata all’osservazione del comportamento di soci e lavoratori e all’ottenimento di prove che potranno essere utilizzate conto il colpevole/i.