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Contratto di compravendita

Contratto di compravendita: che cos’è e quale forma viene richiesta ai fini della validità contrattuale?

Il contratto di compravendita è disciplinato ai sensi dell’art. 1470 del codice civile e così, testualmente recita: La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro dirittoverso il corrispettivo di un prezzo.

Il contratto di compravendita è lo strumento attraverso il quale una parte, denominata, venditore aliena la proprietà di un bene o di un altro diritto al compratore e/o acquirente, che si obbliga a pagare un corrispettivo. 

Pertanto, la vendita si sostanzia in un contratto consensuale e traslativo, grazie al quale si realizza il trasferimento o la nascita di un diritto.

Il corrispettivo, ovverosia, il prezzo rappresenta un elemento fondante del contratto di compravendita e consiste  nel trasferimento di una somma di denaro. Il prezzo concordato rende possibile distinguere la compravendita dalla permuta, per mezzo della quale si scambiano due beni senza aggiungere alcun tipo di corrispettivo in denaro.

Si tratta di contratti onerosi e corrispettivi attraverso i quali le prestazioni delle parti sono tra loro collegate da un nesso di reciprocità, denominato “sinallagma” o scambio vicendevole.

Tale tipologia contrattuale si perfeziona con il raggiungimento dell’accordo tra i contraenti senza il trasferimento della cosa oggetto del contratto. Pertanto, l’effetto che determina il perfezionamento dell’accordo è così, rappresentato dal trasferimento del diritto dal venditore al compratore.

La forma del contratto di compravendita può anche essere orale non essendo richiesta obbligatoriamente la forma scritta. Conseguentemente, la volontà di concludere un contratto di compravendita può manifestarsi in maniera orale o per comportamenti concludenti.   

Tuttavia, per casi specifici determinati rispettivamente dalla legge e in base alla natura dell’oggetto si richiede la forma scritta ad substantiam a pena di nullità. Ciò significa che, a titolo esemplificativo per il trasferimento di cose immobili è richiesta obbligatoriamente la forma scritta. Il rispetto della forma prevista della legge sarà indispensabile per riconoscere validità all’accordo intercorso tra le parti contrattuali.

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