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Diffamazione

Diffamazione attraverso pubblicazione online di video e social: cosa prevede la legge?

La diffamazione via web è un fenomeno che preoccupa per la facilità e la velocità con cui video e immagini offensivi si diffondono nella rete. E’ un reato istantaneo di evento che costituisce un’ipotesi di diffamazione aggravata che si consuma nel momento in cui l’autore immette su internet immagini, video o frasi lesive della dignità altrui.

La diffamazione è un reato che prevede l’offesa dell’altrui reputazione e la comunicazione con più persone. Regolato dall’art. 595 c.p., può causare danni all’immagine di una persona attraverso diversi mezzi. Via web, ad esempio, può raggiungere con grande velocità un numero indefinito di utenti, ed è per questo che tale situazione può essere equiparata alla diffamazione commessa tramite stampa.

La diffamazione via web

La condotta mediante internet integra il reato di diffamazione se “l’offesa è recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” in grado di ledere l’altrui dignità e reputazione. Il reato può configurarsi attraverso i social, siti internet, blog o altri canali. In questi casi, individuati dal comma 3 dell’art. 595 c.p., la diffusione per mezzo internet costituisce un’ipotesi di diffamazione aggravata, perché potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o apprezzabile di persone.

Ad essere responsabile però non è l’amministratore del sito internet o del social network attraverso cui avviene la pubblicazione. L’unico vero colpevole è l’autore dei messaggi, spesso difficile da identificare. Si ritiene che per individuarlo sia necessario l’indirizzo IP, tramite cui è possibile risalire alla linea da cui è stato caricato e pubblicato il contenuto.

La natura del reato di diffamazione via web

Il reato della diffamazione ha natura di reato istantaneo di evento. Ciò significa che si consuma nel momento in cui frasi o immagini diffuse via web vengono messe a disposizione di terze parti. Non è necessario che il messaggio raggiunga contemporaneamente tutti gli utenti. Alcuni di questi, infatti, potrebbero essere raggiunti dalla notizia in un secondo momento, ed essere molto lontani tra loro.

Inoltre, il fatto che un video o un’immagine continui a ledere la reputazione altrui a distanza di tempo non cambia la struttura del reato, che non diventerà dunque permanente.

Le caratteristiche del reato via social

La vittima non deve essere necessariamente identificata, ma basta che sia riconoscibile. Perché si configuri il reato occorre che vengano lese le sue qualità morali, sociali, personali e professionali.

Il reato di diffamazione è procedibile a querela di parte. Solo la persona offesa potrà segnalare all’autorità giudiziaria competente il reato commesso ai propri danni. Esiste tuttavia un caso in cui altri possono far valere tale diritto: riguarda i casi in cui il soggetto diffamato muoia. A sporgere denuncia in tali eventualità possono essere i prossimi congiunti.

Perché sia perseguibile, è sufficiente individuare il dolo generico. L’azione compiuta dal soggetto deve essere stata messa in atto con la consapevolezza delle possibili ripercussioni e la certezza di poter raggiungere più persone.

Un’eccezione non punibile

I commenti sui siti o sui portali di recensioni (TripAdvisor, Airbnb etc.) hanno causato non poche difficoltà interpretative. Dopo numerose analisi, la giurisprudenza ha ritenuto opportuno non includere nel reato di diffamazione quei giudizi che esprimono ironicamente un pensiero personale. I gestori di pubblici esercizi devono infatti accettare possibili critiche di clienti insoddisfatti.

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