Con il parere n. 03185/2019, il CdS ha approvato il nuovo schema del dm sulle disposizioni per il conseguimento del titolo di avvocato specialista
Il 19 dicembre scorso il Consiglio di Stato ha depositato il proprio parere sul nuovo schema di decreto del Ministro della Giustizia avente oggetto: “regolamento concernente modifiche al decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144″, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 2472, promuovendo l’introduzione di nuove classi di specializzazione forense. Tra le nuove specializzazioni, il diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica nel settore del diritto civile, e il diritto dell’informazione, dell’internet e delle nuove tecnologie nel settore del diritto penale.
Secondo il Cds, i nuovi indirizzi sono quelli che rispondono di più alla richiesta del mercato dei servizi legali dove, come si legge nella nota, “la specializzazione ed un’adeguata organizzazione del coordinamento tra le diverse specializzazioni tra studi legali dovrebbe contribuire ad aumentare la qualità dell’offerta”. La questione è stata sollevata in fase interlocutoria da un’analisi di mercato condotta dall’ONPG e ha reso necessario un intervento regolatorio che riguardasse “non solo i contenuti, ma anche le modalità tecnologiche di offerta dei servizi”.
Con il parere del Consiglio di Stato vengono anche esplicate le modalità di acquisizione del titolo di avvocato specialista. Secondo quanto si evince dal testo, “il titolo di avvocato specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell’accertamento della comprovata esperienza in merito ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento”. L’altro aspetto riguarda la verifica dei requisiti di coloro che presentano richiesta di riconoscimento della specializzazione. Dal testo emerge un rafforzamento della posizione di terzietà della Commissione incaricata di condurre il colloquio, divenuta per quattro quinti di nomina ministeriale. Nel documento si sottolinea tuttavia che il colloquio non corrisponde all’effettuazione di un esame, ma “alla verifica della completezza e della congruenza al settore o ai settori, nonché agli indirizzi di specializzazione, dei titoli e della documentazione presentata a supporto della domanda di acquisizione del titolo di avvocato specialista”.