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Federpol VS Federpol

Una sentenza della Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso di Federpol contro un’agenzia investigativa privata che utilizzava lo stesso nome.

Il contenzioso con il quale “Federpol Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni” ha chiesto di inibire all’agenzia investigativa “Federpol Polizia Privata di S. C. F.” l’uso della denominazione “Federpol” si è concluso lo scorso 09 giugno 2016, con la pubblicazione della Sentenza di Cassazione n. 11875, sezione Civile.

Il procedimento in questione scaturiva su impulso della Federpol, la quale evidenziava che “un imprenditore individuale di Palermo, esercente l’attività di investigazione privata, utilizzava la medesima denominazione di Federpol, usurpandola, al fine di avvantaggiarsi indebitamente e a scopo lucrativo del prestigio e della fama connessi alla propria denominazione”.

Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda inibitoria della Federazione, ritenendo “esistente la confusione nell’utilizzo della denominazione Federpol” allo stesso tempo rigettando la domanda di risarcimento danni ritenendo insufficiente il quadro probatorio a fondamento della domanda risarcitoria.
L’agenzia investigativa, modificata la propria denominazione, decideva di ricorrere in appello avverso la decisione del giudice di prime cure.

Nel giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello di Palermo ribaltava la statuizione emessa in primo grado asserendo come il rischio di confusione tra i segni contesi fosse insussistente tanto quanto l’esistenza di pregiudizi per la Federazione.

In sede di legittimità la Cassazione, con la sentenza n. 11875/2016, precisava come, seppur la sentenza di merito “si espone alla critica di contraddittorietà che le è stata rivolta” dalla Federazione ricorrente, il giudizio sulla confondibilità del nome “è rimesso evidentemente al Giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove fosse congruamente e correttamente motivato”.
Secondo la Cassazione, inoltre, “la Corte di merito, con adeguato e incensurato apprezzamento di fatto ha ritenuto insussistente, in concreto, il paventato rischio di confusione” e per tale ragione il ricorso in Cassazione della Federazione Italiana degli Istituti privati per le Investigazioni è stato rigettato.

 

Di Fania Alemanno
© Riproduzione riservata

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