Gli Investigation & Forensic Awards, quest’anno, si terranno il 21 novembre all’Hotel Melià Milano. Vincenzo Circosta, Membro del Comitato Scientifico AICIS, ci spiega gli obiettivi dell’associazione e espone il suo pensiero rispetto al contest nazionale.
Il 21 novembre 2019, all’Hotel Melià Milano a partire dalle 18:00 si darà inizio al grande evento degli Investigation & Forensic Awards, il contest nazionale che premia i migliori nel panorama investigativo e forense, suddividendoli in 3 macrocategorie: Eccellenza, Esperienza e Deontologia.
Come negli scorsi anni, anche per questa edizione 2019, la giuria sarà investita dell’importante compito di decretare i vincitori, ciò avverrà durante una riunione nella quale, insieme, i giurati sceglieranno, appunto, chi premiare, operando un’analisi per ogni profilo di ogni candidato.
Tra i membri della giuria troviamo anche Vincenzo Circosta, esperto in Scienze Criminologiche e Investigative. Investigatore Privato e Senior Security Manager UNI, Membro del Consiglio Direttivo A.I.PRO.S. e membro del Comitato Scientifico AICIS.
Circosta ha rilasciato un commento su quest’iniziativa, spiegando gli obiettivi e i valori dell’Associazione che rappresenta, AICIS:
“L’Ordine dei Criminologi, come gli ordini di altre figure presenti alla manifestazione, non esiste. Possono esistere ed esistono, invece, associazioni – più o meno professionali – che si ispirano a questa figura. Sono enti privati che associano volontariamente soggetti che si qualificano come criminologi. E’ una possibilità data dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 intitolata “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. La legge, in attuazione dell’art. 117, comma 3, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
Tenuto conto che non esiste un ordine professionale del Criminologo, essendo tale professione non disciplinata, coloro che la esercitano (ai sensi dell’art. 2 della citata legge) possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
L’art. 2 della legge 4/2013 non prevede nessuna sorta di autorizzazione, essendo l’iscrizione all’elenco del Ministero finalizzata all’assunzione di responsabilità da parte del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti previsti dalla legge medesima, ergo si tratta di una forma di pubblicità.
La professione del Criminologo rientra – non esistendo un ordine professionale – tra le professioni non riconosciute; 2) gli esercenti della professione possono (non è obbligatorio) costituire proprie associazioni private, per la tutela dei clienti rispetto all’esercizio professionale dei propri associati; solo gli ordini professionali – e non le associazioni di cui alla legge 4/2013, sia pure iscritte all’elenco ministeriale – possono agire in regime di monopolio;
La professione del Criminologo, tuttavia, può essere esercitata anche chi non è iscritto ad alcuna associazione professionale costituita ai sensi della legge 4/2013 a condizione che esista una norma tecnica di riferimento. Lo sancisce la stessa legge 4/2013 all’art. 6, sotto la rubrica “autoregolamentazione volontaria”. La norma a tale proposito recita: “La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1 (quelle non regolamentate), anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2 (associazioni professionali)”. In questo caso, però, continua la norma: “La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’art. 1”.
L’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza (AICIS) si è data esattamente il compito di realizzare lo spirito della legge.
Non ha scelto la strada della “autorefenzialità” nel rappresentare solo gli interessi professionali dei propri associati, ma ha promosso una norma UNI (organismo terzo di carattere tecnico) valida per tutti coloro che intendano abbracciare questa professione a prescindere dall’adesione ad una delle (potrebbero essere mille) associazioni costituite a norma della legge n. 4/2013.
E’ un obbiettivo più alto, come volevasi dimostrare, per mettere ordine in un mondo di Criminologi fai da te, di associazioni che si credono ordini professionali ed anche di professionisti seri alla ricerca di un paradigma univoco per la loro professione. Ed ai Criminologi diciamo: diffidate da che diffida da una regolamentazione valida per tutti perché questa professione merita di più.
L norma è dunque indispensabile per:
- Definire e qualificare l’attività professionale in oggetto per poter dare certezze e garanzie di qualità al mercato;
- Aumentare il riconoscimento professionale dei singoli professionisti;
- Fornire un utile strumento al legislatore, in un’ottica di complementarità tra la normazione tecnica volontaria e il settore cogente.
I professionisti certificati in conformità alla Norma UNI sulla professione del Criminologo, possono in tal modo garantire all’utenza propria preparazione e serietà professionale, in linea con il codice etico e con il codice di comportamento dell’associazione AICIS.
Questi i principi fondamentali della norma: Conoscenze, abilità e competenze e capacità
Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni (fatti, principi, teorie e pratiche, relative ad un ambito disciplinare) attraverso l’apprendimento
Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
Competenze: indicano la capacità di usare in un determinato contesto conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; il complesso delle competenze dà la padronanza in termini di autonomia e responsabilità.
Capacità: indicano un corredo ereditario e sottintendono la possibilità in nuce di fare qualcosa; le abilità ne indicano l’applicazione a seguito di esercizio, la competenza il compimento (provvisorio) dell’intreccio di conoscenze, abilità, capacità.”
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