Garante Privacy: sanziona una ditta per diffusione non autorizzata delle norme poste a tutela dei dati personali
Secondo quanto previsto dall’attuale legislazione non è consentito la produzione di elenchi telefonici generici che non siano estratti dal così denominato DBU, ossia, il Data Base Unico. Il DBU rappresenta la raccolta dei dati dei clienti che intendono comparire all’interno degli elenchi.
Il Garante Privacy ha sanzionato una ditta individuale per una somma pari a 50.000 euro a causa di diverse comunicazioni di irregolarità per la diffusione non autorizzata di dati personali all’interno del suo portale web.
Gli interessati scoprivano della violazioni inerenti i propri dati personali digitando il proprio nome tramite un motore di ricerca. Gli stessi attraverso il portale del Garante Privacy inoltravano attraverso l’apposito format richiesta di cancellazione dei dati.
Alla richiesta di cancellazione dei dati, il titolare del sito non forniva risposta pertinente e né idonea documentazione capace di dimostrare la cancellazione dei dati richiesti. Si riscontra, altresì, che il comportamento e/o la condotta posta in essere dalla ditta non si sia arrestata ma continuata anche dopo i reclami ricevuti.
Si sono, così, succedute diverse infrazioni, quali, illegittima diffusione dei dati personali nei confronti di ciascun interessato, inosservanza del diritto alla cancellazione dei dati, informativa non idonea e assenza di collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali.
L’Autorità ha così deciso per una sanzione di 50.000 euro anche se in presenza di un piccolo imprenditore e ciò è stato motivato dall’analisi del comportamento posto in essere dall’imprenditore stesso. Il Garante, infatti, ha tenuto presente dell’importanza e del rilievo dell’azione, la durata della violazione e ancora l’apprezzabile numero di soggetti coinvolti e infine, la mancata diligenza del titolare del trattamento.