Elementi essenziali del contratto: quale la differenza con gli elementi accidentali?
Gli elementi essenziali del contratto vengono stabiliti ai sensi dell’art. 1325 del codice civile. La loro importanza si desume dal fatto che la loro mancanza da luogo, conseguentemente a nullità del contratto.
I requisiti del contratto, così come sancito ai sensi dell’art. 1325 del codice civile sono: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.
Per loro natura i requisiti essenziali si contrappongono agli elementi accidentali, quali elementi ritenuti non fondamentali per la validità del contratto e rimessi per il loro inserimento alla volontà delle parti. Una volta inseriti però incidono sugli effetti del contratto.
La causa rappresenta la funzione economico e sociale del contratto. La stessa deve essere tenuta distinta dai motivi personali che normalmente spingono la parte e/o le parti a concludere un determinato contratto.
La forma rappresenta il mezzo in cui si manifesta la volontà. Le parti possono scegliere la forma che preferiscono per la conclusione del contratto a condizione che la forma stessa non sia prevista dalla legge a pena di nullità.
Il contratto risulta concluso quanto si prevede l’incrocio delle volontà dei contraenti. Pertanto, la conclusione del contratto si verifica a seguito di uno scambio tra proposta e accettazione.
L’oggetto, invece, oltre a dover essere possibile, lecito, determinato e determinabile, rappresenta il diritto reale o di credito nei confronti del quale si concentrano gli interessi e gli effetti del contratto.
Dunque, il contratto rappresenta una strumento fondamentale, in quanto consente ai privati di regolare i propri interessi nel modo ritenuto più idoneo alle proprie necessità.