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Gps nell’auto aziendale: legittimo solo in presenza di accordi sindacali

La Corte d’Appello di Roma conferma la liceità dell’utilizzo del Gps nell’auto aziendale solo in caso di previo accordo sindacale o con l’INL

L’utilizzo del Gps nell’auto aziendale in uso al lavoratore è legittimo solo in caso di previo accordo con i sindacati o con l’Ispettorato del Lavoro. Lo ha sottolineato di recente la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 641/21. Secondo i giudici infatti “i sistemi di controllo via Gps rientrano nel campo di applicazione del comma 1, art. 4, l. n. 300/70 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro”. Di conseguenza, se questi requisiti non vengono rispettati, anche in presenza di un’infrazione, la sanzione comminata al lavoratore è da considerarsi illegittima.

Nel 2016, era intervenuto sull’argomento anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’INL aveva stabilito che, in alcune circostanze, il datore di lavoro può istallare il Gps nell’auto aziendale senza accordo sindacale o autorizzazione da parte dell’Ispettorato. Nello specifico, l’istallazione è consentita quando le apparecchiature Gps sono essenziali o funzionali all’attività lavorativa o quando il loro utilizzo è imposto da specifiche disposizioni di legge. Questo perché si tratta di strumenti impiegati dal lavoratore per rendere la propria attività lavorativa. In ogni caso, sia in assenza o in presenza di accordi preventivi, i lavoratori devono sempre essere informati della presenza del dispositivo GPS nei veicoli in affido. 

Infine, si ricorda che il controllo a distanza dei lavoratori è soggetto a numerose restrizioni. Nel caso della videosorveglianza ad esempio, essa è da considerarsi legittima soltanto per finalità organizzative, produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Anche in questo caso è necessario riceve l’autorizzazione da parte dei sindacati o dall’INL. Il controllo degli strumenti aziendali invece non necessita di tali accordi. Tuttavia, dev’essere rispettata la legge sulla privacy e il lavoratore dev’essere preventivamente informato circa eventuali verifiche da parte del datore di lavoro.

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