Guida in stato di ebbrezza, assolto l’imputato se non si predispongono controlli periodici all’etilometro
Nel caso di specie, l’uomo a seguito di controlli da parte della Polizia Stradale era accusato di guida in stato di ebbrezza. L’accusa era stata rilevata, a seguito di controlli effettuati tramite l’etilometro, quale tradizionale strumento di misurazione del tasso alcolico.
Lo strumento aveva rilevato un valore superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
La difesa dell’imputato, a seguito di precisi controlli verifica la mancanza delle dovute visite periodiche dell’etilometro.
Tale evento, conseguentemente, non permette di rilevare con la dovuta certezza che le risultanze della strumentazione utilizzata siano affidabili oltre ogni ragionevole dubbio. Ciò viene confermato dal fatto, che ciò non permette di dimostrare la reale prova di superamento del limite alcolemico, consentito dalla legge.
L’imputato viene, pertanto, assolto con formula piena per guida in stato di ebbrezza, in mancanza delle visite periodiche e di altre attività di riparazione, di manutenzione o sostituzione dell’apparecchio in questione.
A ciò si aggiunge la completa assenza di visite periodiche per due anni, nello specifico, negli anni 2013 e 2016. Si prevede, altresì, che le predette visite periodiche debbono avvenire annualmente, così come previsto D.M. 22/05/1990 n. 196 e dalla circolare n. 87/91 del 06/06/91 del Ministero dei Trasporti. Conseguentemente, il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 678/2021, dispone per l’assoluzione dell’imputato, perché il fatto non sussiste.