Diritti inviolabili dell’uomo: che cosa sono e cosa rappresentano?
I diritti inviolabili sono enunciati ai sensi dell’art. 2 della nostra Carta Costituzionale. Dato il loro contenuto fondamentale non possono essere oggetto di revisione costituzionale. Con l’espressione diritti inviolabili dell’uomo ci riferiamo essenzialmente ad alcuni diritti che pre-esistono e nascono insieme all’uomo. Ciò per significare che esistono a prescindere di un ordinamento giuridico e dallo Stato.
Conseguentemente, si tratta di diritti che appartengono all’uomo in quanto tale e non al cittadino, poiché il carattere di questi diritti non coincide con la “dimensione di cittadino” ma nascono con l’uomo in quanto tale.
I diritti inviolabili presentano diverse caratteristiche fondamentali, quali, l’assolutezza, l’indisponibilità e l’imprescrittibilità. Vengono definiti coma assoluti perché possono essere fatti valere nei confronti di tutti. Tecnicamente, si estendo quindi “erga omnes” (verso tutti) e non “inter partes” , ossia, nei confronti di specifiche e/o determinate persone, ovvero, avendo efficacia solo tra le parti.
Sono definiti anche come diritti indisponibili, in quanto, ciascun consociato non può decidere di rinunciarvi e/o cederli. Sono imprescrittibili, nel senso che i predetti diritti non vengono meno se non esercitati nel tempo. Oltre ciò, si tratta di un elenco aperto, nel senso che tale “apertura” può prevedere nuovi inserimenti ogni qualvolta in cui nasca l’esigenza di una nuova tutela dell’individuo.
L’art. 2 della Costituzione così recita: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Infine, si riportano alcuni esempi di diritti inviolabili dell’uomo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il diritto alla vita, all’integrità personale, alla libertà di pensiero, la tutela del diritto alla salute etc..