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Piedi di neonato in culla

I figli di NN: il diritto a conoscere le proprie origini

Una madre che chiede di restare anonima protetta dal diritto alla privacy, un figlio che chiede di conoscere le proprie radici: quale è il giusto bilanciamento di interessi?

Il diritto alle informazioni sulle proprie origini: i riferimenti normativi

Il diritto di conoscere le proprie radici è previsto da fonti sovranazionali:

•         la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con L. 176/1991;

•         la Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, ratificata con L. 476/1998.

La L. 184/1983 all’art. 28 prevede il divieto di menzionare l’adozione nelle attestazioni dello stato civile, dispone il diritto dell’adottato di accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici presentando un’istanza al Tribunale dei minorenni (art. 28, comma V) nei seguenti casi:

•         raggiunta l’età di venticinque anni,

•         oppure, raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.

Parto anonimo e diritti dell’adottato

L’art. 28, comma VII, della L. 184/1987 come modificato dall’art. 177, comma II, Codice della privacy (poi abrogato dall’art. 27 D.Lgs. 101/2018 che adeguava la normativa al GDPR) impediva all’adottato non riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini qualora il genitore avesse manifestato la volontà di restare anonimo.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 278/2013 con cui si è affermato che il figlio può chiedere al giudice di interpellare la madre ai fini della revoca della dichiarazione di anonimato fatta a suo tempo, purché questo avvenga “attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza”.

Il diritto all’anonimato della madre: cosa significa?

Il diritto all’anonimato emerge da due diverse fonti normative:

•         il regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (art. 30 DPR 396/2000)

•         il Codice della Privacy (art. 93, comma II, D.Lgs. 196/2003).

In sintesi, la madre può richiedere l’anonimato al momento del parto. In conseguenza la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.

In questa circostanza, l’ufficiale di stato civile procede alla formazione dell’atto di nascita ed effettua la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per la dichiarazione di adottabilità (possono provvedere alla segnalazione anche gli altri soggetti indicati dall’art. 9 L. 184/1983).

Inoltre, il Codice della Privacy nell’articolo rubricato “certificato di assistenza al parto” dispone che:

•         il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento (art. 93, comma II, D.Lgs. 196/2003);

•         prima del decorso dei cento anni, la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta osservando le opportune cautele per evitare che la madre, la quale abbia fatto richiesta di anonimato, possa risultare identificabile (art. 93, comma II, D.Lgs. 196/2003).

Giurisprudenza nazionale e sovranazionale: gli interventi per bilanciare gli opposti interessi in gioco

La Corte di Strasburgo ha criticato l’Italia per l’assenza di un meccanismo che assicuri il bilanciamento tra gli opposti interessi di madre e figlio, ambedue meritevoli di tutela. Infatti, l’attuale normativa nazionale, è in contrasto con l’art. 8 CEDU che prevede “il rispetto della vita privata e familiare”, anche inteso come possibilità di conoscere le proprie origini o di acquisire informazioni su di esse.

Le sentenze emesse sul punto ricordano che il diritto all’identità personale rappresenta un diritto fondamentale di ciascun essere umano che può anche essere correlato alla necessità di tutelare la salute del richiedente (ad esempio la necessità di conoscere patologie genetiche per le quali occorre una anamnesi familiare). Infatti, deve “essere assicurata la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico” (C. Cost. 178/2013)

In questa sentenza, la Consulta, ha sottolineato l’irragionevolezza dell’irreversibilità del segreto derivante dalla scelta del parto anonimo da parte della madre naturale, chiedendo un intervento espresso da parte del Legislatore per dettare le modalità pratiche del procedimento.

Tuttavia, sul punto, la legge ha taciuto.

Nel dibattito, si è pronunciata anche la Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. 1946/2017).

Per la suprema Corte, in assenza di un intervento normativo, le modalità procedimentali da seguire per garantire il diritto di accesso alle origini devono essere tratte dal quadro normativo esistente e devono essere “idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità”.

Il procedimento di interpello della madre: le linee guida

Secondo la Cassazione, il procedimento da impiegare è quello di volontaria giurisdizione adottando goni accorgimento necessario per garantire la riservatezza della madre. L’interpello si può esperire una sola volta, la ricerca e il contatto devono essere gestiti con prudenza e rispetto della dignità della donna, in considerazione della sua età, dello stato di salute nonché della condizione personale e familiare. Alcuni Tribunali per i minorenni hanno adottato delle linee guida che possono così riassumersi:

•         una volta ricevuto il ricorso, il Tribunale forma il fascicolo e lo secreta;

•         la polizia giudiziaria viene incaricata di acquisire le informazioni;

•         all’esito delle ricerche, se la madre risulta in vita, i servizi sociali recapitano a mani dell’interessata una lettera di convocazione;

•         il giudice viene informato delle condizioni psico-fisiche della madre;

•         il colloquio avviene tra la madre e il giudice delegato in assenza di altre parti. Nel corso del colloquio la madre viene informata della richiesta del figlio di conoscere le sue origini.

A questo punto:

•         se la donna non offre il consenso al disvelamento della propria identità, il giudice ne dà riferimento scritto al Tribunale;

•         se la donna consente a rivelare la propria identità, il giudice redige il verbale, che viene sottoscritto dall’interessata e il suo nome viene rivelato al ricorrente.

Il limite di cento anni non opera dopo la morte della madre naturale

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15024/2016 ha chiarito che il limite di cento anni ex art. 93 Codice Privacy non opera dopo la morte della madre biologica. In altre parole, il figlio ha diritto di accedere all’identità personale della genitrice, “non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre”.

Se tale limite non decadesse con la morte si comprimerebbe il diritto fondamentale del figlio.

I limiti al diritto a conoscere le proprie origini

Il diritto di conoscere l’identità della madre non può essere esercitato indiscriminatamente (Cass. 22838/2016). Infatti, la procedura di accesso alle origini deve avvenire rispettando i “canoni di liceità e correttezza senza pregiudizio di ‘terzi eventualmente coinvolti’, i quali possono legittimamente vantare un diritto a essere lasciati soli, ovvero all’oblio, e, diversamente, a reclamare che l’accesso a dati avvenga senza cagione di pregiudizio” (Cass. 3004/2018). Si verifica, quindi, una diversità di trattamento a seconda che, al momento dell’istanza di accesso alle informazioni, la madre naturale sia ancora in vita o deceduta:

•         se la madre è in vita può manifestare il proprio dissenso alla richiesta del figlio,

•         nel caso in cui la madre sia morta, il figlio può essere autorizzato ad accedere alle informazioni sulla sua identità.

La Cassazione ricorda che il diritto di conoscere le proprie origini non riguarda solo il genitore naturale, ma anche eventuali fratelli e sorelle biologici adulti (Cass. 6963/2018). L’adottato ha diritto di conoscere l’identità di questi ultimi con un procedimento di interpello al fine di assicurare la massima riservatezza e dignità dei soggetti interessati.

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