Qual è la figura professionale più idonea per occuparsi di questa tipologia di servizio?
Le norme possono essere discusse o interpretate e sembra persino logico se a farlo siano proprio gli “addetti ai lavori”, tuttavia vanno – prima di tutto – capite e rispettate.
Il D.M. 269/10, allegato D, si presta a diversi facili fraintendimenti, infatti nella sezione in cui si citano le “speciali esigenze di sicurezza” annovera, per esempio, le aziende ospedaliere, quale possibile beneficiario dei servizi svolti dagli IVP, qualora non vi provvedano le FF.OO, vedremo più avanti perché tale dichiarazione contenga possibili profili di illegittimità. Una specificazione ulteriore indica che in codesti siti operano persone alle quali va garantita l’incolumità e l’operatività, facendo riferimento a medici e paramedici.
Innanzi tutto le nozioni di “obiettivo sensibile” e di “speciali esigenze di sicurezza” sono state censurate dal TAR del Lazio, sentenza del 14 febbraio 2013, decretando come illegittimo buona parte dell’allegato D in quanto, si legge nelle motivazioni del verdetto, che le Guardie Particolari Giurate non esercitano alcuna pubblica funzione e non possono svolgere attività sostitutive di quelle dell’Autorità di Polizia e debbono essere impiegate soltanto nella tutela dei “beni patrimoniali”, poiché la normativa di legge non consente di adibire le Guardie Particolari Giurate in servizi di protezione della persona. La stessa sentenza ribadisce, inoltre, che le imprese di vigilanza non hanno alcun potere coercitivo ed anche per quanto concerne la facoltà di arresto i loro dipendenti (guardie giurate) non hanno un potere maggiore o diverso di qualsiasi altro cittadino, nei frangenti contemplati dalla legge (art. 383 c.p.p.).
Consiglio un’attenta lettura della sentenza in esame (pag. 25), seppure non abbia forza di legge, in quanto può scaturire una moltitudine di effetti ed è vincolante nei riguardi di una “autorità di fatto“, Prefetture incluse, soprattutto se diverrà orientamento dominante/prevalente della giurisprudenza.
Tutto ciò specificato, a suffragare ogni dubbio, interviene la disamina del Ministero dell’Interno, attraverso la circolare del 16/12/’19, la quale ribadisce che il mantenimento dell’ordine pubblico, la tutela della sicurezza e della incolumità dei cittadini è monopolio esclusivo dello Stato, in quanto – in estrema sintesi – è preclusa alle guardie giurate l’esercizio di pubbliche funzioni e tale figura non può compiere operazioni riservate agli appartenenti delle forze di polizia. Il Dicastero sottolinea e chiarisce che l’attività degli Istituti di Vigilanza si deve limitare alla protezione del patrimonio. Più chiaro di così…
Eppure assistiamo all’assegnazione di appalti nell’ambito delle ASL, in cui la committenza, per propria pericolosa inesperienza, affida tali servizi alle G.p.G. allo scopo principale di sedare le ricorrenti aggressioni ai danni del personale sanitario (così recitano una pluralità di articoli). Direi che siamo totalmente fuori strada.
Tali servizi sono stati affidati più volte anche agli operatori del portierato e certuni avevano gridato allo scandalo, ignorando – evidentemente – la sentenza di cui sopra.
Un’analisi più attenta, invece, ci restituisce, a mio avviso, un risultato sorprendente. La figura più idonea – semmai – ad occuparsi di questa tipologia di attività è certamente l’A.S.C. (addetto ai servizi di controllo), il quale, secondo la legge (decreto 6/10/’09), può:
a) compiere osservazioni per verificare la presenza di materiale che può mettere a rischio l’incolumità delle persone;
b) prevenire e interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità delle persone.
Se lo scopo principale della presenza di una guardia a presidio degli ospedali – dunque – è sedare le aggressioni a danno del personale ivi impiegato, l’operatore nel settore della sicurezza privata, con una maggiore esperienza maturata in questo contesto specifico, è proprio il “buttafuori” e non certamente la guardia giurata o l’operatore dei servizi fiduciari. Peccato che l’ambito applicativo in cui si può spendere l’A.S.C. non contempla certo gli ospedali ed ancora una volta ci accorgiamo di quanto le norme siano – spesso – miopi poiché partorite da politici mal consigliati.
In attesa di legittimare, semmai, la figura della “guardia del corpo” (sarebbe anche ora!), assistiamo ad un aggrovigliamento di norme e opinioni controvertibili.
Dr. Alessandro Cascio
Laureato in Scienze Giuridiche ed esperto di criminologia e psicologia investigativa
Fondatore Demetra Group