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I tipi di dolo

Quali sono le tipologie di dolo e qual è la differenza con il concetto di colpa?

Secondo quanto previsto dall’art. 43 del c.p.: “Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Il dolo, pertanto,  corrisponde alla concreta volontà di determinare e di eseguire un’azione criminosa.

Il dolo può essere classificato in dolo intenzionale, dolo diretto e indiretto. Il dolo intenzionale o di primo grado  si verifica quando l’azione dell’agente si concretizza in una condotta di tipo criminosa. Segue il dolo diretto di secondo grado che si verifica quando il soggetto conosce gli elementi del reato e risulta così consapevole che tale  condotta porterà ad un’azione criminosa.

Il dolo indiretto o eventuale, invece, prevede che l’agente non agisca con l’intenzione di commettere un reato ma con la consapevolezza che ciò potrebbe accadere.

Il dolo viene denominato generico quando l’agente pone in essere la sua azione in maniera volontaria e consapevole. E’ altresì, qualificato come specifico quando si consegue ad uno specifico obiettivo. Tra le altre tipologie di dolo distinguiamo: il dolo di danno quando l’intenzione dell’agente si sostanzia nel determinare un danno al bene giuridico tutelato; danno di pericolo per mezzo del quale si creare la parvenza di un pericolo o minaccia di un bene tutelato dalla norma penale.

Ancora, dolo d’impeto e dolo di proposito. Nel primo caso, l’azione viene commessa con impeto senza che trascorri un lasso di tempo tra la decisione e l’azione. Nel secondo caso, la condotta contraria si realizza dopo un considerevole tempo.

E’ opportuno sottolineare anche la differenza esistente tra il concetto di dolo e colpa. E’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”(art. 43 codice penale).

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