Contratto di appalto: che cos’è e cosa succede nel caso di vizi della cosa?
Il contratto di appalto è disciplinato ai sensi dell’art. 1655 del codice civile, secondo cui: “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
L’appalto si sostanzia in un contratto consensuale ad effetti obbligatori e se ha ad oggetto beni immobili è richiesta per la sua costituzione, la forma scritta. In tal caso, l’imprenditore disponendo di propri mezzi organizzativi si obbliga al compimento di un’opera contro il corrispettivo di un prezzo.
Pertanto, il contratto di appalto si concretizza in un contratto di risultato e non di attività.
Tuttavia, si differenzia dal contratto d’opera, in quanto, l’appaltatore non è chiamato a seguire in prima persona o personalmente il compimento dell’opera ma può adoperare ed impiegare i propri mezzi e organizzazione per la realizzazione dell’opera commissionata.
L’appaltatore, in qualità di imprenditore supporta il rischio dell’opera dovendo possedere e disporre di un organizzazione di mezzi necessari a raggiungere il risultato concordato.
Nello specifico, il committente, ovvero, colui che ordina un lavoro richiede l’aiuto dell’appaltatore per la realizzazione di un’opera o una prestazione di servizi (ad esempio, la costruzione di un immobile).
Nel caso di inadempimento, il committente può ricorre ai rimedi previsti ai sensi dell’art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) e seguenti del codice civile.
Nell’eventualità di vizi della cosa, il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpadell’appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto (art. 1668 del codice civile).