IL MAGAZINE DEDICATO ALLE
INVESTIGAZIONI & SCIENZE FORENSI

di:  

Il contratto di convivenza: che cos’è e quando è utile?

Con il contratto di convivenza è possibile determinare l’ammontare degli alimenti e gli aspetti patrimoniali della vita di coppia

Il contratto di convivenza è un accordo privato per mezzo del quale i conviventi, registrati all’anagrafe del comune di residenza, disciplinano le regole relative alla loro unione sentimentale. 

L’accordo risulta utile, tutte le volte in cui,  le parti intendono regolarizzare il loro rapporto di convivenza. Gli stessi, pertanto, potranno accordarsi sui principali aspetti patrimoniale e/o economici dell’organizzazione familiare.

Il contratto di convivenza è stato introdotto dalla L. del 20/05/2016, n.76 o comunemente chiamata legge Cirinnà.

Tale accordo richiede la forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autentica da un notaio o da un avvocato, al fine di attestarne la corrispondenza alle norme imperative e all’ordine pubblico. Lo stesso iter dovrà essere rispettato anche nel caso di modifica o risoluzione contrattuale.

Il contenuto del contratto si concentra, sostanzialmente,  nell’indicazione della residenza, nel definire le varie forme di contribuzione alle necessità familiari, suddivise in base alle capacità lavorative di ciascuno e nella definizione del  regime patrimoniale dei beni.

E’ consentita qualsiasi ulteriore modifica del contratto secondo le regole stabilite dal comma 51 della l. n.76 del 20 maggio 2016, ovverosia, con forma scritta con atto pubblico o scrittura privata.

Il contratto si estingue per recesso unilaterale, quindi, per volontà di una delle parti e/o di entrambi i conviventi, per  matrimonio o unione civile tra gli stessi o tra un convivente ed un’altra persona e nel caso di morte di uno dei contraenti.

Contratto di convivenza, spettano gli alimenti?

In caso di cessazione della convivenza,  si stabilisce  il  diritto  del  convivente   di   ricevere   dall’altro gli alimenti ( non il mantenimento), qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere da solo al proprio sostentamento.  In  tali  casi,  gli alimenti sono assegnati per  un  periodo  proporzionale  alla  durata della convivenza e nella misura determinata  ai  sensi  dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile.

Ragion per cui, le parti con la stipula del contratto di convivenza potranno già determinare l’ammontare degli alimenti, la loro durata,  la parte obbligata al versamento e  le modalità di pagamento degli stessi.

CONDIVI QUESTO ARTICOLO!

Iscriviti alla newsletter

    La tua email *

    Numero di cellulare

    Nome *

    Cognome *

    *

    *

    Inserisci sotto il seguente codice: captcha