Buone prassi e protocollo della perizia grafica. Focus su una figura professionale in evoluzione.
Nel novero delle scienze forensi e delle attività del criminalista, la grafologia giudiziaria rappresenta un ambito di indagine che ha acquisito negli ultimi anni una prospettiva sempre più qualificata e di ampia portata.
Gli studi e le ricerche nel settore, l’uso di tecnologie di indagine sempre più sofisticate e accreditate, i protocolli scientifici di riferimento adeguati a standard procedurali internazionali (uno su tutti quello divulgato dall’ENFSI – European Network of Forensic Science Institutes, attraverso il sottogruppo ENFHEX – European Network of Forensic Handwriting Expert, tramite il Best Practice Manual for the Forensic Examination of Handwriting ENFSI-BPM- FHX-01 Edition 03 – October 2020) hanno consentito grandi progressi scientifici alla disciplina, smarcandola da atavici pregiudizi che l’hanno spesso confinata in ambiti empirici e di dubbie pratiche divinatorie.
L’ampliamento della prospettiva di azione della grafologia giudiziaria italiana e delle scienze forensi in generale in una visione più internazionale si inserisce nel Progetto del Consiglio dell’Unione europea varato a Bruxelles il 24 maggio 2016, in vista della creazione di uno spazio europeo delle scienze forensi, legato soprattutto alla lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.
Nel documento vengono declinati importanti principi che sono stati condivisi con gli Stati membri, tenendo conto di presupposti validi per tutte le altre attività forensi, come la necessità di garantire che le prove scientifiche siano scambiate in modo efficace ed adeguato e la crescente necessità di utilizzare, nei procedimenti giudiziari di un dato Stato membro, dei dati forensi provenienti da un altro Stato membro.
La Commissione preposta alla formazione del progetto individua nell’ENSFI l’organismo autorevole per la condivisione dei suoi manuali di buone pratiche con tutti i fornitori europei di servizi forensi, inclusi i non membri.
L’utilizzo di manuali di buone pratiche che contemplano una vasta gamma di discipline forensi da parte dei fornitori di servizi giudiziari in Europa, si prefigge lo scopo di un maggiore allineamento delle procedure e di un miglioramento della qualità dei servizi a disposizione delle autorità di contrasto in tutta Europa. Questo con la finalità di creare una maggiore fiducia fra Stati membri e un migliore scambio di prove forensi.
L’ENFHEX, il gruppo di lavoro di esperti della Rete europea degli istituti di scienze forensi, come già accennato, supporta gli scopi e gli obiettivi dell’ENFSI nell’area dell’esame della grafia forense. Le attività di ENFHEX sono dirette a:
- Scambio di informazioni e competenze
- Supporto su questioni tecniche
- Promuovere la garanzia della qualità, i test di competenza e le esercitazioni collaborative
- Armonizzazione delle procedure e delle tecniche d’esame
- Cooperazione in attività di ricerca e sviluppo.
Gli obiettivi sviluppati nel BPM riguardano procedure finalizzate a stabilire e consolidare processi di lavoro nel campo dell’esame forense delle manoscritture, con lo scopo di produrre risultati affidabili, con alti standard qualitativi rispetto alle informazioni ottenute e la formazione di prove efficaci. L’uso di una metodologia omogenea e la produzione di risultati confrontabili fra loro faciliteranno lo scambio di dati tra i laboratori.
Vale la pena precisare che all’interno del BPM, l’ENFSI ha inteso chiarire che i termini esame forense delle manoscritture e grafologia (Grafologia giudiziaria o Grafologia forense) sono spesso confusi e considerati erroneamente equivalenti; sebbene entrambi si occupino del processo di manoscrittura. Essi, infatti, rispondono a quesiti e metodi di applicazione diversi.
Nel merito, l’esame forense delle manoscritture ha come fine l’ individuazione di un soggetto in relazione alle tracce grafiche che lascia; così come nell’analisi forense del DNA o delle impronte digitali, l’identificazione deriva dall’unicità del genoma o dalla configurazione delle creste papillari; l’esame forense delle manoscritture, dunque, si occupa di una traccia grafica che rappresenta il comportamento neuromuscolare individuale di una persona, sulla base di parametri grafomotori e morfodinamici.
L’indagine forense delle manoscritture esclude in maniera perentoria qualsiasi riferimento alla personalità del soggetto poiché essa non ha alcuna rilevanza per l’identificazione dello scrivente. Tale assunto viene dichiaratamente esplicitato anche nel nostro ordinamento giurisprudenziale attraverso l’art. 220 c.p.p., secondo il quale non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Tuttavia è opportuno precisare che una delle più autorevoli associazioni di categoria in Italia, l’AGI (Associazione Grafologica Italiana) nel pubblicare una traduzione del BPM e metterla a disposizione della comunità dei propri professionisti, rivendica nella grafologia il patrimonio di conoscenze e di metodologie tecniche acquisite nella sola ed esclusiva direzione dell’identificazione di uno scritto, escludendo, sulla stessa linea dell’ENFSI, qualsiasi riferimento a tratti di personalità o qualità psicologiche.
In tale direzione è stato ultimamente approvato il protocollo per l’attività professionale del Criminalista (UNI 11822:2021), all’interno del quale un ruolo di rilevanza viene svolto dal grafologo forense. Al tavolo di confronto i rappresentanti dell’AGI hanno rivendicato l’indiscusso valore formativo e tecnico della cultura grafologica italiana dalla quale non è possibile prescindere e che anzi rappresenta un complemento formativo inconfutabile. I requisiti relativi all’attività professionale del grafologo forense sono declinati e specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall’identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).
Il BPM pone l’accento su un approccio sistematico, per garantire che il servizio sia coerente con l’obiettivo definito. Importante step metodologico e procedurale è la cosiddetta Peer Review (Revisione tra pari), ovvero una valutazione critica che un lavoro riceve da parte di specialisti aventi competenze analoghe a quelle di chi ha prodotto l’opera e che accredita il lavoro sotto un profilo scientifico, cioè verificabile. La validazione per l’esame forense delle manoscritture e l’interpretazione del loro significato nel contesto del caso richiede come minimo che:
- vi sia un requisito condiviso riguardante la tecnica o la procedura;
- siano stati identificati gli aspetti critici della tecnica o della procedura e definiti i limiti;
- i metodi, i materiali e le attrezzature utilizzati si siano dimostrati idonei a soddisfare lo scopo;
- esistano adeguate procedure di controllo e di assicurazione di qualità per il monitoraggio delle prestazioni;
- la tecnica o la procedura sia pienamente documentata;
- i risultati ottenuti siano affidabili e riproducibili;
- la tecnica o la procedura sia stata sottoposta a una valutazione indipendente e, in caso di novità, a una revisione tra pari;
- gli individui che utilizzano la tecnica o la procedura abbiano dimostrato di essere stati formati e di essere competenti.
Altro paradigma sostanziale che va considerato all’interno del protocollo di accertamento su manoscritture (BPM) è la stima della misurazione e dell’errore e la solidità dei risultati; essa si basa sulla valutazione di variabili tecniche molto importanti come la quantità del campione e la qualità del materiale esaminato che possono determinare diverse interpretazioni degli esiti tecnici. Ciascun esperto forense dovrebbe almeno tentare di identificare tutte le componenti di inesattezza e farne una stima appropriata e ogni stima appropriata dovrebbe essere basata sulla conoscenza delle performance del metodo. La valutazione delle componenti di incertezza (uncertainty components) dovrebbe ragionevolmente considerare gli eventuali limiti operativi, i possibili deficit nel materiale e le potenziali lacune interpretative.
La relazione tecnica è il punto di arrivo e il momento conclusivo dell’attività peritale e deve contenere tutte le informazioni necessarie per trasferire (al Magistrato e alle parti processuali) una verità tecnica che sia oggettiva e dimostrabile.
La relazione deve fornire una risposta al quesito, motivata, mediante attività teoriche, strumentali, tecnico-analitiche e valutative verificabili e conformi all’iter investigativo adottato.
Dal rispetto del protocollo e dell’iter investigativo dipende la correttezza della risposta al quesito. Tale rispetto serve non solo al Perito, al fine di oggettivare il proprio accertamento, ma anche ai C.T.P. per sorvegliare l’errore che si annida nei diversi passaggi tecnici-argomentativi.
La valutazione conclusiva e motivata dell’Esperto deve fondarsi sulla totalità delle prove grafiche osservabili nei reperti, e non sull’arbitraria selezione ad opera dello stesso consulente, indicando gli eventuali limiti all’indagine già espressi nella consulenza.
Annalisa Nazzaro
Socio Ordinario A.G.I.
Professionista disciplinato ai sensi della legge n. 4 del 14/01/2013 Esperto in firma grafometrica e FEA
Professionista certificato in qualità di Criminalista Esperto in Grafologia forense presso AICQ SICEV (n. 018) ai sensi delle UNI 11822:2021
Membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Forensics Group