di:  

femminicidio

Il femminicidio diventa reato: cosa prevede il disegno di legge?

Con l’approvazione del ddl dello scorso 7 marzo, il femminicidio diventa reato. Il testo introduce inoltre nuove misure per rafforzare la tutela delle donne contro ogni possibile violenza.

Il 7 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del disegno di legge sul delitto di femminicidio e alcuni interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.
Il provvedimento, dal titolo “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, mira dunque a dare una risposta concreta al fenomeno.

Il femminicidio diventa un reato

Il femminicidio entra a far parte del codice penale, punendo con l’ergastolo chiunque “provochi la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere o per ostacolare l’esercizio dei suoi diritti e l’espressione della sua personalità”.
La nuova fattispecie del femminicidio è stata introdotta per condannare fermamente la violenza che ogni anno colpisce moltissime donne.
Il provvedimento adottato dall’Italia è dunque in linea con gli obblighi assunti in seguito alla ratifica della Convenzione di Istanbul e le linee operative della nuova direttiva UE 1385/2024 in materia di violenza contro le donne e delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.

Le misure per contrastare il fenomeno e le relative pene

Il ddl prevede:

  • l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero nei casi di codice rosso;
  • obblighi informativi precisi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
  • il parere non vincolante della vittima in caso di patteggiamento nei casi di reati legati alla violenza di genere;
  • corsi formativi obbligatori per i magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
  • il diritto per le vittime di reati da codice rosso di essere informate in tempo reale dell’uscita dal carcere del condannato in seguito alla concessione di misure premiali.

Vengono inoltre inasprite le pene nei casi di:

  • maltrattamenti in famiglia, la cui pena è aumentata da un terzo alla metà qualora il fatto sia commesso “come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”;
  • lesioni personali, stalking e violenza sessuale, nei cui casi la pena inflitta viene aumentata se il delitto viene commesso per odio di genere. La pena – si legge – è inoltre aumentata da un terzo a due terzi quando riguardi le minacce e il revenge porn.

Attenuanti e durata della pena

Le modifiche apportate al testo stabiliscono che “Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici”.

CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO!