Che cos’è il peculato e cosa si intende per peculato d’uso?
Il peculato consiste sostanzialmente in un reato posto in essere dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio.
La sua ratio legis prevede di tutelare il buon andamento, l’importanza e gli interessi patrimoniali della Pubblica Amministrazione. Il peculato viene definito quale reato proprio e pertanto può essere posto in essere soltanto da colui che ricopre la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Fondamento base della condotta dell’agente e è dunque il possesso e/o la disponibilità della cosa.
Ai sensi dell’art. 314 del codice penale: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Il secondo comma del predetto articolo sancisce la reclusione da sei mesi a tre anni quando il reo agisce in maniera temporanea e subito dopo decide di restituire la res oggetto del reato di peculato d’uso. Difatti, il peculato d’uso (art. 314, 2 comma, c. p.) viene definito quale figura di reato autonomo. In tal caso, è richiesto comunque un certo grado di offensività della condotta corrispondente all’ufficio e capace di compromettere i beni giuridici tutelati.
Il possesso nel peculato si concretizza così, in un’interruzione illecita della relazione esistente tra la cosa stessa e il suo legittimo proprietario.