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Il reato di peculato: condotta e rischi

Il peculato consiste nell’appropriazione illegittima di denaro e beni da parte di un pubblico impiegato: quali i presupposti e le pene previste dalla legge? 

Il peculato è un reato che rientra tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione e viene commesso da chi ricopre il ruolo di pubblico funzionario. Il suo significato è racchiuso e disciplinato dagli articoli  314 e 316 del codice penale.

Il peculato, secondo l’art. 314 c. p.  si configura quando qualsiasi pubblico ufficiale o incaricato pubblico, per ragioni del suo ufficio o servizio, si appropria di una somma di denaro o di cose mobili altrui.

Lo stesso art. 314 c.p. prevede al suo secondo comma, il cosiddetto peculato d’uso. Tale circostanza si configura quando l’agente si appropria della cosa per uso temporaneo e transitorio e dopo tale uso, la restituisce immediatamente.

Oltre alla fattispecie di reato appena delineata,  il legislatore descrive all’art. 316 c.p. il peculato mediante profitto dell’errore altrui. In tal senso, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, rispettivamente, colui che esercita una funzione legislativa, amministrativa, giudiziaria o attività di pubblico servizio, approfittando dell’errore altrui riceve e detiene in maniera ingiustificata denaro o qualsiasi altrui utilità.

Si tratta di un reato proprio ma non esclusivo potendo essere effettivamente posto in essere anche da un terzo in accordo con i soggetti pubblici indicati.  La disposizione trova il suo fondamento in un’azione di tutela degli interessi patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

I presupposti del reato di peculato

Ai fini della configurazione del reato, la condotta del reo dovrà concretizzarsi nel possesso o disponibilità della cosa altrui.

Il possesso è qualificabile quale potere di fatto sul bene, collegato all’esercizio dei poteri pubblici del funzionario . La nozione di disponibilità, invece, attiene alla situazione in cui il soggetto abbia il potere di gestire in concreto il medesimo bene anche per mezzo della detenzione presso terze persone.

Ulteriore presupposto è l’esistenza di un nesso causale tra la cosa indebitamente posseduta e l’azione posta in essere dal funzionario. E’ irrilevante la circostanza che il bene oggetto della condotta sia custodito in un luogo appartenente alla pubblica amministrazione, a condizione che detto luogo sia nella esclusiva disponibilità dell’autore  e l’oggetto sia sottratto ad ogni controllo dell’amministrazione (Cass. n. 16844/18).

Peculato, cosa rischia il colpevole?

Così come stabilito ai sensi dell’art. 314, 1° comma, c.p. il reato di peculato è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Al seconda comma dell’art. 314 del c.p.  è prevista la punibilità del  peculato d’uso, quando il colpevole ha agito esclusivamente al fine di usare solo momentaneamente la cosa e dopo l’uso momentaneo è stata subito restituita.

Il peculato d’uso si sostanzia quale figuradi reato autonoma non potendo essere classificata quale circostanza attenuante, applicando la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Altra fattispecie prevista espressamente ai sensi dell’art. 316 c.p. è il peculato mediante profitto dell’errore altrui. Il soggetto che decide di appropriarsi di denaro o beni appartenenti ad altri soggetti, giovandosi dell’errore altrui è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. L’errore  potrà dipendere da qualsiasi motivo ma non potrà essere prodotto volontariamente.

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