Risarcimento per fatto illecito o responsabilità extracontrattuale: significato e principio normativo tutelato
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dispositivo di cui all’art. 2043 del codice civile, così recita: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La norma introduce la cosiddetta, responsabilità extracontrattuale o illecito aquiliano che interviene ogni qualvolta in cui, un soggetto risulti destinatario di un danno provocato dalla condotta di altra persona e tra di essi manchi un vincolo contrattuale.
La responsabilità extracontrattuale si concretizza tutte le volte in cui i consociati risultino sforniti di tutela contrattuale, ovvero, non si rinviene tra le parti in causa alcun tipo di accordo scritto o contratto. L’illecito aquiliano, conseguentemente, si contrappone alla responsabilità contrattuale che presuppone un preesistente rapporto giuridico e sorge in caso di inadempimento dello stesso (art. 1218 c.c.).
La condotta dolosa o colposa
Il fatto illecito si sostanza in qualsiasi condotta dolosa o colposa, rispettivamente, qualsiasi comportamento posto in essere con intenzione e volontà di nuocere o con imprudenza, incoscienza e imperizia tale da arrecare ad altri un danno ingiusto. In tal senso, il danneggiante sarà obbligato al risarcimento del danno causato.
Il responsabile dell’atto illecito sarà obbligato a risarcire il danno patrimoniale o non patrimoniale provocato, quando tra il fatto e il danno sussista un nesso di causalità, ossia, un legame intercorrente tra l’ avvenimento e il danno in questione.
Il legislatore non ha posto limiti o casistiche specifiche al determinarsi della responsabilità extracontrattuale, pertanto, sarà il giudice a seconda delle circostanze a ritenere se il fatto abbia creato o meno un danno ingiusto. Sarà, altresì, onere del danneggiato provare oltre la fattispecie concreta, l’esistenza di un rapporto di causa-effetto (nesso di causalità) tra il fatto e il danno.
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il danno non può configurarsi in re ipsa, cioè casi in cui non è richiesta la prova del danno. Il richiedente, infatti, ai fini del risarcimento deve fornire la prova di tutti i presupposti di cui all’art. 2043 del c.c., ovverosia, comportamento illegittimo, danno ricevuto e nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso.
Qualora il danno fosse cagionato da un soggetto incapace di intendere e di volere, il relativo risarcimento sarà dovuto dal legale rappresentante del minore o incapace, ad eccezione che lo stesso dimostri di non aver potuto impedire il fatto.
Qual è lo scopo dell’art. 2043 del codice civile?
Il principio normativo posto alla base dell’articolo 2043 del c.c. è quello del neminem laedere, in base al quale, ogni cittadino è chiamato a rinunciare a qualsiasi comportamento capace di ledere la sfera giuridica altrui.
Il concetto di responsabilità civile, vuole comunicare ai consociati l’importanza di tutelare gli interessi privati. La sua violazione crea una reazione dell’ordinamento giuridico, basata sul dovere di risarcire il danno causato.
L’obbligo di risarcire il danno, infatti, svolge indirettamente il compito di prevenire e indurre i soggetti a non porre in essere alcun tipo di comportamento antigiuridico, ossia, contrario ad una norma di legge.
Ne discende, quindi, una palese differenza tra atti da cui si fa dipendere una responsabilità extracontrattuale e atti che causano responsabilità contrattuale. Nel primo caso, si delineano illeciti civili, la cui responsabilità nasce dell’obbligo di non ledere i diritti individuali dei consociati. Nel secondo caso, la responsabilità contrattuale trova origine in un precedente rapporto obbligatorio e nel caso di suo inadempimento.