Per la Cassazione, l’incidente stradale causato da una busta vagante rappresenta un caso fortuito
Nel caso di specie, l’incidente stradale determinato da una busta di plastica che ha coinvolto un motociclista rappresenta un caso fortuito che nega la responsabilità del custode prevista ai sensi dell’art. 2051 del codice civile. (l’immagine del presente articolo riguarda proprio il fatto in esame)
Nello specifico, il predetto articolo sancisce che: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Pertanto, il termine custode si riferisce a colui che ha un potere di controllo e di vigilanza sulla cosa. La responsabilità, conseguentemente, nasce ogni volta la “cosa” oggetto di custodia produca da sola un danno. Poiché, la responsabilità del custode nasce proprio a causa della custodia della cosa stessa.
I fatti di causa raccontano che sulla strada percorsa dal motociclista, vittima dell’incidente stradale erano in corso dei lavori, ma per la Cassazione, in assenza di concreti riscontri e dimostrazioni non è possibile collegare la presenza della stessa all’attività lavorativa in corso.
Oltre ciò, la Corte, ritiene più plausibile e verosimile che la busta di plastica potesse trovarsi lì in maniera assolutamente imprevedibile e/o fosse stata lasciata in strada da qualche automobilista.
Lo stesso termine “vagante” fa, sicuramente, pensare ad un oggetto non sottoposto al potere di controllo o vigilanza dell’autorità ma ad un caso fortuito e causale.
Pertanto, la presenza della busta di plastica “vagante” non poteva in alcun modo essere né prevista né evitata essendo ricollegabile ad un evento del tutto accidentale e non riconducibile ad un incuria o trascuratezza del custode.
Per tale motivo, la Cassazione ha ritenuto di non ritenere che il sacchetto di plastica fosse collegato ai lavori in corso sul manto stradale, trattandosi di una sola deduzione non accompagnata da prove presuntive.