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Indagini difensive, il ruolo dell’investigatore privato

Nel corso delle indagini difensive, l’avvocato difensore ha il diritto di avvalersi di un detective privato per raccogliere le prove che dimostrino l’innocenza del proprio assistito

Per indagini difensive si intende la facoltà per l’avvocato difensore, nell’interesse del proprio assistito, di effettuare indagini, in concomitanza con quelle fatte dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria, al fine di raccogliere delle prove da utilizzare durante un processo. Tale strumento è stato introdotto nell’ordinamento italiano dalla Legge 397/2000 con lo scopo di ridurre il divario tra i diritti dell’accusa e quelli della difesa, essendo il nostro sistema processuale fondato sul principio accusatorio.
Secondo suddetta legge, la difesa può avvalersi di un investigatore privato, “purché autorizzato”, per effettuare delle ricerche ed individuare eventuali elementi di prova a favore del proprio assistito. Negli ultimi anni, il ricorso alle investigazioni private ha dato i suoi frutti in sede giudiziaria, producendo prove che non erano state nemmeno prese in considerazione da parte dell’accusa. Per entrare nello specifico, sono due le categorie di investigazioni attuabili privatamente:
1) l’indagine da fonti dichiarative, effettuabili tramite colloquio non documentato, tramite richiesta e relativa ricezione di informazioni scritte e tramite l’assunzione di informazioni da documentare;
2) le investigazioni dirette, volte alla raccolta di prove.
Grazie alle investigazioni difensive, il legale della difesa e l’investigatore privato possono perciò effettuare sopralluoghi, fare filmati e rilievi tecnici di vario tipo, entrare nelle abitazioni private (con l’autorizzazione del giudice e solamente per accertare “le tracce e gli altri effetti materiali del reato”) e interrogare eventuali testimoni. Una volta che le prove sono state raccolte, quest’ultime potranno essere utilizzate nel corso del processo per l’esercizio del diritto di difesa.
Infine, secondo l’articolo 7 della Legge 397/2000, le indagini difensive possono svolgersi “fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto” e “in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione”. Le prove raccolte infatti possono essere usate sia durante la fase delle indagini preliminari, che durante il periodo che intercorre tra la domanda di rinvio a giudizio del Pm e l’inizio della discussione in sede di udienza preliminare.

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