La Cassazione ha legittimato l’uso dei trojan horse nelle intercettazioni telefoniche e ambientali. Il captatore informatico non rientra tra gli strumenti idonei ad influire sulla libera determinazione del soggetto
La Cassazione è tornata nuovamente sul tema dei trojan horse. Nella sentenza n. 684/2020 del 30 settembre scorso, la Corte Suprema ha legittimato l’uso del captatore informatico nelle intercettazioni telefoniche e ambientali. I giudici hanno di fatto consolidato la tendenza degli ultimi anni ad estendere il raggio di applicabilità dei trojan horse. Il trojan horse è un malware, che una volta inserito in un qualsiasi dispositivo tecnologico della persona indagata, consente agli inquirenti di ascoltare tutte le conversazioni, telefoniche e non. Vista la sua efficacia questo strumento ha sostituito le microspie e apparecchi simili nelle intercettazioni.
Tuttavia, il trojan horse è stato più volte al centro del dibattito giuridico in merito al suo utilizzo. Nel 2016, le Sezioni Unite ne avevano legittimato l’uso solo per i reati di terrorismo e criminalità organizzata. A gennaio del 2020 la Corte Suprema aveva disposto l’uso dei trojan horse anche per i procedimenti diversi da quelli per cui erano ammesse le intercettazioni. Nello specifico, potevano essere utilizzate solo nelle ipotesi di reati per i quali la legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza. Di recente, il legislatore ha esteso ulteriormente l’utilizzo dei trojan horse fino ai reati di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio con pena non inferiore 5 anni di reclusione.
L’ultimo tassello è stato posto a settembre. Rigettando un ricorso cautelare, la Cassazione ha ribadito la liceità nell’utilizzo del captatore informatico. I giudici hanno qualificato il trojan horse come strumento non idoneo ad influire sulla libera determinazione di un soggetto. Nonostante il ricorrente abbia fatto appello alla legge che vieta le intercettazioni tra indagato e avvocato difensore, la Corte Suprema ha risposto picche. I giudici hanno liquidato l’argomento affermando che “le intercettazioni comunque avvenute in quei contesti sono inutilizzabili a valle, mentre l’utilizzo del captatore informatico, in sé, a monte, è lecito”.