Il Ministero dell’Interno con Circolare del 12 giugno 2015 indirizzata alle Prefetture chiarisce i requisiti necessari per svolgere l’attività di investigazione privata e informazioni commerciali.
Precisamente, con la nota 557/PAS/U/018519/10089.D(1)REG del 17.10.2012, il Ministero dell’Interno indicava come obbligatoria l’iscrizione al registro delle imprese per gli istituti di investigazione privata, successivamente ha ritenuto di chiedere chiarimenti al Ministero dello Sviluppo Economico che, a sua volta, con la nota del 20.04.2015 ha espresso il proprio parere al riguardo.
Il citato dicastero ha osservato che nell’attività di investigazione privata e di informazioni commerciali si riscontrerebbero gli elementi caratterizzanti l’attività di impresa, indipendentemente dalla tipologia di servizio d’indagine autorizzato e/o dal volume di affari.
Tali elementi sono identificati dal Codice Civile nell’ art. 2082 e cioè l’economicità, la professionalità e l’organizzazione. Nel momento in cui in cambio della prestazione di un servizio viene corrisposto un corrispettivo si determina il requisito di economicità.
La professionalità emerge invece, quando si rendano necessarie formazione continuativa e capacità organizzative nello svolgimento dell’attività per cui viene richiesta la licenza. Attualmente detta licenza ha validità di 3 anni grazie alla modifica dell’art. 13 del TULPS, ed è rinnovabile presentando una semplice dichiarazione di prosecuzione dell’attività.
L’organizzazione di impresa, infine, come la definizione di imprenditore ex art. 2082 del c.c., nel parere del Ministero dello Sviluppo Economico, sembra essere imposta e suggerita dalla stessa normativa di settore.
L’insieme di adempimenti e disposizioni, obbligatori od eventuali, a carico del titolare della licenza nel momento in cui richiede l’autorizzazione, mettono in evidenza come l’esercizio dell’investigazione privata sia un’attività economica organizzata dall’imprenditore, come tante altre.
Attraverso la prestazione di un servizio mediante un insieme di elementi produttivi ed economici (sedi, attrezzature, personale, procedure e risorse economiche).
Da tutto ciò, secondo il Ministero dell’Interno, consegue l’obbligo, per i titolari di licenza di investigazione privata e/o informazioni commerciali, di iscrizione al Registro delle imprese.
Viene quindi chiarito un punto cruciale, questa attività seppur professionale deve essere svolta sotto forma di attività imprenditoriale.
di Clementina Mori
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