Con una circolare del 16 dicembre scorso, il Ministero dell’Interno ha provveduto a rispondere ai quesiti delle Prefetture su questioni che riguardano la disciplina dei servizi di vigilanza e investigazioni private
Il 16 dicembre scorso, il Ministero dell’Interno ha diramato alle Prefetture una circolare per fare chiarezza circa i quesiti che le stesse hanno rivolto all’UPAS (Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale) su questioni riguardanti la disciplina dei servizi di vigilanza privata e le attività di sicurezza sussidiaria, tra le quali le investigazioni private. Con questa comunicazione, firmata dal Direttore dell’Ufficio, Stefano Gambacurta, s’intende “inaugurare una nuova modalità di supporto al territorio” e una “più veloce costituzione di un bagaglio di know-how, nel momento in cui le diverse fattispecie dovessero presentarsi al singolo Ufficio”. Nello specifico, la circolare ministeriale va ad affrontare due questioni che riguardano: la modalità di versamento della cauzione e i quesiti riguardanti le procedure di rinnovo della licenza ex art. 134 TULPS.
Al primo punto, si sottolinea come “la cauzione fornita da compagnia di assicurazioni debba essere equipollente al versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della cauzione, premesso che le attuali cauzioni devono avere i seguenti requisiti, ovvero: riferimenti all’art. 137 del TULPS; tacito rinnovo; svincolo solo da parte dell’ente garantito (la Prefettura). Secondo quanto emerge dalla circolare, i requisiti devono coprire anche la durata triennale della licenza e un ulteriore periodo di 3 mesi in caso di cessazione dell’attività. Il testo recita infatti che “una polizza fideiussoria che abbia una durata inferiore rispetto al periodo minimo di 39 mesi non offre lo stesso livello di garanzia derivante dalla prestazione della cauzione”.
Per quanto riguarda invece il secondo punto, il Dipartimento sottolinea che “se il titolare di licenza non provvede a richiedere il rinnovo, così come previsto, non vi debba essere tolleranza per mancata e/o ritardata presentazione della dichiarazione di prosecuzione”. Una presa di posizione netta rispetto a quanto finora previsto, ovvero alla possibilità di proseguire l’attività anche presentando la dichiarazione alla Prefettura in ritardo.