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Investigazioni private: concorrenza sleale e patto di non concorrenza

La concorrenza sleale può arrecare seri danni economici ad un’azienda, sia che venga esercitata da parte di un dipendente infedele che da un ex dipendente che non rispetti il “patto di non concorrenza”.
Negli ultimi anni il settore delle investigazioni private si è focalizzato sempre di più sul mondo del lavoro e sui reati commessi dai così detti “dipendenti infedeli”. È il caso dell’assenteismo, dell’abuso della legge 104, ma anche della concorrenza sleale. La concorrenza sleale è un reato che se comprovato può sfociare nel licenziamento del dipendente. L’ha dichiarato di recente la Cassazione con la sentenza n. 11237/19 del 24 aprile scorso.
La Suprema Corte ha stabilito che è punibile per il reato di concorrenza sleale “chi svolge attività in conflitto d’interessi con il proprio datore di lavoro” e che una volta scoperto “può essere licenziato in tronco se l’attività non è a mero titolo di favore, ma viene fatta dietro compenso”.  Con questa sentenza, la Cassazione aveva respinto il ricorso di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate che aveva fatto consulenza fiscale a una società chiedendo come compenso 5 mila euro.
Quello del secondo lavoro è un caso tipico. E anche qui la legge parla chiaro: “chiunque può svolgere una seconda attività (in proprio o alle dipendenze di un’altra azienda) purché non sia in concorrenza con quella del primo datore di lavoro”. In parole povere questo significa che il settore non può essere lo stesso.
Tuttavia, il reato di concorrenza sleale non si limita al “secondo lavoro”, ma vale anche per la diffusione di informazioni di proprietà dell’azienda, come specificato dall’articolo 2598 del Codice Civile: “il lavoratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
In questo scenario si collocano quegli ex dipendenti, che per il ruolo assunto in azienda, sono  a conoscenza di informazioni riservate e dati sensibili della stessa. Essi non vanno incontro ad alcun reato se utilizzano il know how acquisito per lavorare in una nuova azienda, purché non infrangano il “patto di non concorrenza” eventualmente stipulato con l’azienda precedente. Il patto di non concorrenza ha limiti di tempo e di luogo precisi, definiti dall’articolo 2125 del Codice Civile. Infine, rientrano nel reato di concorrenza sleale anche lo storno della clientela o dei dipendenti, l’amministrazione di una società concorrente e l’acquisizione in nome proprio o tramite un prestanome di quote di una società concorrente.

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