Con la separazione consensuale vengono meno i doveri di coabitazione e fedeltà
La separazione consensuale è l’accordo tra i coniugi di porre fine alla loro unione matrimoniale. Le decisioni riguardanti la sfera personale, economica e patrimoniale sono definite di comune accordo tra le parti, in base ad una libera determinazione tra gli stessi. Gli effetti del matrimonio risultano come “sospesi”.
Con la separazione consensuale i coniugi raggiungono, a priori, una concordanza sul quantum dell’assegno di mantenimento, sull’affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale e su qualsiasi altro elemento ritenuto indispensabile per l’allontanamento.
La separazione consensuale è disciplinata ai sensi dell’art. 158 del codice civile. Secondo quanto stabilito dal suddetto articolo, il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione da parte del giudice.
Il compito del giudice sarà verificare che quanto già precedentemente stabilito dai coniugi sia idoneo a tutelare le parti in causa e i figli con riferimento al loro mantenimento e affidamento.
Pertanto, quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi, il giudice riconvoca le parti indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse della prole.
Nel caso, di inidonea soluzione il giudice può rifiutare l’omologazione, ovverosia, l’approvazione ufficiale da parte dell’autorità competente.
Le pattuizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale acquistano, così, efficacia solo con il necessario provvedimento di omologazione da parte del tribunale. Lo scopo perseguito rimane quello di garantire massima tutela agli interessi della famiglia.
E’ possibile separarsi consensualmente in Comune?
La separazione consensuale in Comune oltre ad essere legalmente possibile permetterà ai destinatari di risparmiare i costi di giustizia e di assistenza da parte di un avvocato che risulta in questo caso, facoltativa.
L’iter risulta più snello e veloce. Le parti dovranno comunicare al Comune di residenza di uno dei due coniugi o al Comune presso cui è iscritto l’atto di matrimonio la volontà di volersi separare consensualmente.
A seguito della comunicazione all’ufficio incaricato, i coniugi dovranno solo presentarsi dinnanzi al Sindaco o l’ufficiale di stato civile che previa verifica dei documenti (carta d’identità e dichiarazione sostitutiva di certificazione), redige l’accordo di separazione che le parti dovranno confermare entro circa 30 giorni.
Se ambedue i coniugi confermano la loro volontà di procedere alla separazione consensuale, l’accordo produrrà gli stessi effetti di una sentenza omologata dal Tribunale.
Non sarà possibile avviare la procedura di separazione in Comune nel caso ci siano figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti e nell’eventualità di assegnazioni di tipo patrimoniali.
La negoziazione assistita
Per tutte le coppie che risultano sprovviste dei requisiti richiesti per intraprendere una separazione dinnanzi all’ufficiale di stato civile e, tuttavia, desiderano rimanere lontani dall’attività di giudici e tribunali possono affidarsi alla negoziazione assistita tra avvocati.
Dal 2014, la negoziazione assistita rappresenta un mezzo di risoluzione alternativa della separazione, per mezzo della quale gli avvocati delle parti si sostituiscono all’attività del giudice garantendo la liceità e regolarità del procedimento.
La negoziazione inizia con la sottoscrizione della convenzione tra le parti, attraverso la quale quest’ultimi dichiarano di collaborare alla soluzione della controversia con lealtà e correttezza. Successivamente, in un lasso di tempo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 3 mesi, dilazionati in ulteriori 30 giorni deve essere concluso l’accordo tra le parti.