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La separazione consensuale

La separazione consensuale: che cos’è e quali gli effetti che intercorrono tra le parti?

La separazione consensuale è un istituto giuridico predisposto dal legislatore che consente alle parti di separarsi di comune accordo. Preventivamente i coniugi raggiungono una concordanza sugli aspetti ritenuti fondamentali, quali aspetti patrimoniali, affidamento dei figli e/o assegnazione della casa familiare.

L’iter si sostanza in un procedimento molto più snello e rapido rispetto alla separazione giudiziale, per mezzo della quale le parti in disaccordo tra loro affidano l’onere al giudice di risolvere eventuali questioni patrimoniali e personali.

Per tali ragioni, non è sempre così scontato o facile addivenire ad una procedimento di separazione consensuale, data la necessità di trovare una concordanza tra le parti stesse.

E’ possibile addivenire alla separazione consensuale anche attraverso la convenzione di negoziazione assistita, di cui alla l. n.162 del 2014, con il necessario intervento di un difensore per i coniugi. E’ possibile separarsi anche presso il competente Ufficio Comunale dello Stato Civile a condizione che non ci siano figli e dalla separazione non conseguano divisioni di tipo patrimoniale. Per tale fattispecie, non risulta obbligatoria la presenza di un avvocato difensore.

Con la separazione consensuale gli effetti del matrimonio risulteranno sospesi. Il procedimento si avvia con il deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale di competenza dove una delle parti ha la residenza o il domicilio.

Il contenuto del ricorso sarà indirizzato al Presidente del Tribunale, comunicando tutti i dettagli dell’accordo raggiunto dai coniugi. Entro i successivi cinque giorni dalla data di ricevimento dello stesso, il Presidente provvederà a fissare la data dell’udienza di comparizione personale dei coniugi.

Successivamente, le parti saranno ascoltate separatamente dal Presidente del Tribunale. Quest’ultimo, provvederà al tentativo di conciliazione obbligatorio, che se risulterà raggiunto positivamente i coniugi firmeranno apposito verbale di chiusura della procedura.

In caso contrario, il Presidente verificando la conformità del contenuto del ricorso darà lettura del verbale con conseguente sottoscrizione da parte dei coniugi e rimetterà il fascicolo al Collegio, che in camera di consiglio provvederà ad emettere il decreto di omologazione.

Dall’udienza presidenziale decorre il termine di sei mesi per dare avvio al procedimento di divorzio.

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