Struttura del reato e formazione della teoria della bipartizione e tripartizione
Il reato è un fatto giuridico umano vietato dall’ordinamento giuridico di uno Stato e a cui si ricollega una sanzione penale.
E’ possibile distinguere la nozione di reato dal punto d vista formale e dal punto di vista sostanziale. Nel primo caso è reato il fatto umano nei confronti del quale l’ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale; Invece, dal punto di vista sostanziale il reato è ogni fatto definibile come socialmente pericolo.
Il soggetto attivo del reato si riferisce al soggetto/i che si rende artefice di un comportamento vietato dalla legge. Di contro, il soggetto passivo è la vittima richiamandosi all’interesse che la norma intende tutelare e che risulta leso dal comportamento umano.
I reati si distinguono in due categorie, quali, i delitti puniti con le pene della reclusione e della multa e le contravvenzioni punito con l’arresto e l’ammenda.
La valutazione della struttura del reato ha condotto alla creazione della teoria della tripartizione e alla teoria della bipartizione. Secondo la teoria della tripartizione il reato si suddivide in tre distinti elementi, ossia, il fatto, l’antigiuridicità che coincide con il verificarsi si un azione contraria a quanto stabilito dall’ordinamento e la colpevolezza.
La teoria della bipartizione suddivide il reato in un elemento oggettivo e soggettivo. L’elemento oggettivo comprende: la condotta definita quale azione in contrasto con la legge penale; l’evento e il nesso causale relativamente all’azione posta in essere e le conseguenze da essa causate.
L’elemento soggettivo del reato si scompone in: colpa, dolo e preterintenzione. La colpa si verifica quando vi è l’assenza di volontà dell’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Il reato è doloso quando l’evento dannoso o pericoloso è dall’agente previsto come conseguenza della sua azione. Infine, è preterintenzionale quando dalla condotta dell’agente deriva un danno più grave di quello effettivamente voluto (art. 43 c.p.).