Truffa: che cosa s’intende per artifizi e raggiri?
Il reato di truffa è disciplinato ai sensi dell’art. 640 del codice penale, secondo cui: Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo, numero 5.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.
L’elemento soggettivo del reato di truffa è caratterizzato da un dolo generico. Pertanto, si distingue la volontà del soggetto agente di trarre in inganno la persona offesa.
Per poter predisporre il reato di truffa è indispensabile realizzare e mettere in atto artifizi e raggiri, ossia, comportamenti che portano la vittima a credere in una falsa rappresentazione della realtà.
Per poter dar luogo ad una truffa, quindi, non è sufficiente o bastante una semplice e comune menzogna ma è fondamentale che si realizzi un tranello e/o un inganno.
Il truffatore può predisporre e utilizzare vari strumenti e tecniche, alcuni dei quali: vendere merce per mezzo di pubblicità ingannevole, ricevere corrispettivi in denaro per prodotti inesistenti e così via.