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L’avvocato difensore d’ufficio: quando il legale non lo scegliamo noi

Si sente tanto parlare del difensore d’ufficio e subito il pensiero va all’America. In Italia, però, le cose funzionano in maniera decisamente diversa. Vediamo come.

L’avvocato difensore d’ufficio: una prima definizione

È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell’uomo riconosciuto dalla Costituzione all’art. 24, comma II.

Il difensore d’ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell’ordine forense, d’intesa con il Presidente del Tribunale.

Una volta nominato, il difensore d’ufficio ha l’obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell’imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

Chi è e cosa fa l’avvocato d’ufficio in Italia

La difesa d’ufficio è un istituto esclusivo del diritto penale. L’indagato e l’imputato devono necessariamente essere assistiti da un avvocato a prescindere dal reddito: l’autorità giudiziaria, e talvolta la polizia giudiziaria, designa un difensore d’ufficio al soggetto privo di un avvocato di fiducia.

L’avvocato d’ufficio è, quindi, il difensore non designato dall’assistito ma scelto in un elenco di avvocati predisposto dal Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, in occasione del compimento del primo atto che, nell’ambito di un procedimento penale, richiede la necessaria assistenza dell’indagato o dell’imputato da parte di un difensore.

Selezione e criteri di incarico per l’avvocato d’ufficio

È compito del Consiglio dell’Ordine predisporre l’elenco dei professionisti iscritti all’albo nominabili quali difensori d’ufficio, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

La scelta dell’uno o dell’altro avvocato d’ufficio è affidata alla sorte e rispetta un criterio di rotazione automatico.

Una volta nominato, il difensore d’ufficio è obbligato ad assumere l’incarico e ad assistere l’indagato o l’imputato sino alla definizione del procedimento ovvero sino alla nomina di altro difensore.

Naturalmente, l’indagato o l’imputato possono in qualunque momento nominare un difensore di fiducia che subentrerà nella difesa, così revocando ogni incarico all’avvocato d’ufficio.

L’avvocato d’ufficio deve essere retribuito

L’avvocato d’ufficio in Italia, non è il difensore dei non abbienti, ma quello che difende indagato e imputato che non abbiano scelto un difensore di fiducia, a prescindere dal reddito.

L’assistito, quindi, è tenuto per legge a pagare l’avvocato d’ufficio, anche se non l’ha scelto, esattamente come farebbe con quello di fiducia.

Non è dovuto alcun compenso solo quando la nomina di un difensore di fiducia interviene prima che l’avvocato d’ufficio abbia posto in essere qualsivoglia attività.

Quando le spese legali sono a carico dello Stato

L’assistito non abbiente, ossia titolare di un reddito inferiore ai limiti previsti dalla legge (€ 12.838,01), può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

In tal caso l’indagato o l’imputato può evitare di pagare il difensore sia d’ufficio sia di fiducia, sempre che il difensore scelto sia iscritto alle liste degli avvocati ammessi ad esercitare in gratuito patrocinio.

In caso di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, tutte le spese legali sono a carico dello Stato e nessun compenso potrà essere richiesto dal difensore direttamente al proprio assistito.

La differenza fra difesa tecnica e difesa d’ufficio: l’art. 24 Cost.

L’art. 24 della Costituzione, recita: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.

La norma pone i principi base per la tutela giurisdizionale. In particolare:

  • nei primi due commi si evidenzia come ogni individuo abbia diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti;
  • nel terzo comma si indica che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e dunque si sottolinea il principio della garanzia dell’effettività del diritto di difesa, postulando l’assistenza di un legale a carico dello Stato qualora il soggetto non disponga di mezzi economici sufficienti, fornendo così anche la realizzazione sostanziale del principio di eguaglianza in base all’art. 3 Costituzione;
  • nel quarto comma vi è l’indicazione di come siano assicurati a tutti i mezzi per potersi difendere introducendo la regola ispirata al principio democratico secondo il quale chi subisce un torto in giudizio, in particolare per chi viene condannato e sconta una pena pur essendo innocente, ha diritto a vedersi riparare l’errore giudiziario nei modi previsti dalla legge.

Le differenze fra la difesa tecnica e la difesa d’ufficio: in dettaglio

Relativamente al processo penale, si può distinguere fra due differenti difese: tecnica e d’ufficio. Nel primo caso, il diritto alla difesa si sostanzia nel diritto di scegliere un difensore di propria fiducia. Nel secondo, il difensore viene designato dall’apparato giudiziario.

Per quanto concerne più nello specifico la difesa tecnica, essa ha un ruolo fondamentale per la corretta gestione del contradditorio e dell’attività difensiva rivelandosi importante sia nella fase procedimentale sia in quella propriamente processuale al fine di realizzare una contrapposizione attiva all’azione della controparte. La nomina del difensore di fiducia si effettua con dichiarazione orale all’autorità oppure con dichiarazione scritta consegnata alla stessa autorità dal difensore o trasmessa con raccomandata.

Per quanto riguarda, invece, la difesa d’ufficio ad essa si accede quando il soggetto non ha designato un difensore di fiducia.

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