Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile le agenzie di recupero crediti, informazioni commerciali ed investigazioni potranno riprendere l’attività dal 4 maggio 2020.
Nella giornata di ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 26 aprile 2020 in cui sono riportate le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”.
Le disposizioni del citato DPCM saranno valide dal 4 al 18 maggio ed all’articolo 2 “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” comma 1 prevede che “Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3”.
Nel citato allegato 3 sono indicati tutti i codici Ateco che potranno operare dal prossimo 4 maggio e tra questi troviamo il codice 80 che riguarda i servizi di vigilanza e investigazione ed il codice 82 “attivita’ di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese”, che comprende le Attività di agenzie di recupero crediti e le Agenzie di informazioni commerciali.
Per poter riprendere l’attività le imprese autorizzate dovranno adottare delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, quindi attenersi scrupolosamente a quanto riportato nell’allegato 6 del DPCM “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” che contiene linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in quanto l’avvio o la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.