Il mondo dell’indagine penale, spesso nella concezione comune legato solo alle indagini svolte dalle Procure della Repubblica tramite la Polizia Giudiziaria, in realtà vede sempre più protagonisti fondamentali altri attori.
Trattasi in primis del difensore dell’indagato/imputato che assume un ruolo fondamentale nel cercare gli elementi scagionanti che non di rado vengono tralasciati da una Procura, che pur dovrebbe ricercare anche gli elementi favorevoli all’indagato, impegnata nello sforzo accusatorio, ma anche, da non sottovalutare, del difensore della persona offesa tesa a integrare l’attività dell’autorità pubblica.
Sono queste le indagini difensive, ovvero tutte quelle attività di investigazione e di indagine che il difensore può svolgere, nell’interesse del proprio assistito, in parallelo rispetto a quelle del Pubblico Ministero. Tale facoltà è stata attribuita al difensore in seguito all’inserimento di un apposito titolo nel codice di procedura penale, ad opera dell’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 397. Le indagini devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni di tale titolo e con le modalità e i limiti ivi indicati.
L’avvocato di norma svolge alcune attività direttamente (ad esempio può assumere a sommarie informazioni testimoniali le persone che ritiene possano fornire elementi utili). Tuttavia, essendo di suo un mero giurista, non ha le capacità, le attrezzature e le competenze per svolgere altre attività di profilo spesso fondamentale.
Ecco allora che compare sulla scena la figura dell’investigatore privato alla ricerca di elementi probatori scagionanti o accusatori a seconda dell’esigenza da soddisfare.
Su tale figura chiariamo alcuni concetti di base.
Tutti gli investigatori privati possono svolgere indagini penali
No. Solo gli investigatori che abbiano ottenuto l’apposita autorizzazione prefettizia a seguito della verifica sul possesso dei requisiti necessari, ovvero tra l’altro una specifica esperienza professionale.
L’autorizzazione ad effettuare la professione di investigatore autorizzato alle indagini penali può peraltro essere richiesta “solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d’investigazione privata in ambito civile”.
Gli investigatori privati in possesso della sola licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., dunque, potranno operare unicamente in ambito civilistico ma solo essi potranno ambire alla licenza prefettizia per svolgere indagini penali difensive.
Da precisare che, nell’ambito delle indagini investigative penali, non sono applicate le disposizioni di cui all’art. 139 T.U.L.P.S., che prevede il fatto che gli uffici di vigilanza ed investigazione privata siano tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza, ciò ovviamente in quanto l’investigatore privato incaricato di ricercare elementi nell’interesse della difesa non può cooperare, in ordine ai fatti per i quali ha ricevuto l’incarico, con la polizia giudiziaria che per gli stessi fatti potrebbe svolgere attività conflittuale e contro la parte per cui la difesa presta la propria assistenza.
L’investigatore privato da chi può ricevere l’incarico
Essendo solo il difensore (avvocato) nominato il soggetto titolato a svolgere le indagini difensive nel procedimento penale, perché il legislatore ritiene che solo questi offra garanzie sulla conoscenza delle modalità e procedure per l’assunzione degli accertamenti da trasporre nel processo (pena l’inutilizzabilità di tali indagini per assenza dei requisiti formali), solo lui è legittimato ad incaricare l’investigatore. Non il cittadino diretto interessato, anche se ovviamente l’avvocato concorderà con il cliente quale dovrà essere l’investigatore da incaricare.
L’incarico verrà iscritto in uno speciale registro (in cui verranno annotate solo una parte delle informazioni – ad esempio generalità e l’indirizzo del difensore committente, specie degli atti investigativi richiesti, durata delle indagini pronosticata al momento del conferimento dell’incarico – che di norma l’investigatore deve rendere accessibili) e verrà comunicato dal difensore all’autorità giudiziaria.
Quali sono le principali attività in ambito penale dell’investigatore
È evidente che i poteri riconosciuti ad un privato, e la maggior parte delle volte le risorse utilizzabili, non possono essere rapportabili a quelli della parte pubblica titolare anche di poteri coercitivi.
Tuttavia, le attività di investigazione che il difensore e l’investigatore privato possono effettuare sono comunque qualitativamente e quantitativamente ampie e varie, tali da poter risultare efficaci e a volte decisive.
L’attività svolta dall’investigatore consiste generalmente:
– nel conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili (le cui dichiarazioni vanno acquisite secondo un preciso protocollo pena l’inutilizzabilità);
– nell’accedere per visionare lo stato dei luoghi e delle cose oppure per descrivere le stesse o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici e audiovisivi (su delega del difensore) anche in luoghi privati o non aperti al pubblico e pure se non vi è il benestare di chi ne ha la disponibilità (in questo caso serve apposita previa autorizzazione del giudice).
– in pedinamenti, appostamenti, riprese fotografiche e cinematografiche e tutte le attività idonee all’accertamento dei fatti per cui si procede.
L’investigatore privato potrà poi essere sentito nel contraddittorio tra le parti in merito alla attività svolta in sede di investigazioni difensive. In relazione alle informazioni assunte ai sensi dell’art. 391 bis comma I c.p.p., la legge 1 marzo 2001, n. 63, in tema di giusto processo e prove penali, ha infatti previsto l’incompatibilità a testimoniare per il difensore ma non anche per l’investigatore privato, salva l’ipotesi in cui esso abbia provveduto a verbalizzare le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, ai sensi dell’art. 197 comma I lett. d) c.p.p.
Inoltre, con l’art. 4 della legge n. 397 del 2000 è stato modificato l’art. 200 comma I lett. b) c.p.p., in cui è stato annoverato anche l’investigatore autorizzato tra le categorie di soggetti abilitati ad opporre il segreto professionale “su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione”.
È stata estesa quindi la disciplina del segreto professionale, nell&r
squo;ambito dei soggetti che svolgono l’attività forense, agli investigatori privati autorizzati che vanno così ad affiancarsi agli avvocati, ai consulenti tecnici, ai praticanti avvocati ed ai notai. Si è completata in tal modo, sotto il profilo delle garanzie di libertà a tutela della funzione difensiva, l’omogeneità di disciplina tra il difensore ed i suoi ausiliari.
La documentazione inerente le indagini svolte dal difensore in sede di indagini investigative difensive può essere raccolta dal legale nel fascicolo del difensore, oppure può essere creato un inserto che durante le indagini potrà essere depositato presso il G.I.P e consultato anche dal P.M.; al termine delle stesse indagini confluirà in quello della pubblica accusa.
Quali sono i vantaggi per l’indagato e per l’avvocato che si rivolge all’investigatore privato
Si è detto che la Procura dovrebbe raccogliere anche gli elementi probatori a favore dell’indagato.
Dovrebbe appunto.
La realtà spesso è che la Procura, nello sforzo teso a dare una risposta alla richiesta di giustizia dei cittadini, tende a concentrarsi sugli elementi accusatori, tralasciando o non spingendosi come potrebbe in relazione alle ipotesi scagionanti.
E allora l’indagato e il suo difensore sono gli unici che, avvalendosi anche dell’investigatore privato, possono riequilibrare la situazione arrivando a portare nel processo gli elementi che consentano poi al giudice di avere un quadro più completo e reale.
Il ruolo difensivo svolto dal binomio avvocato/investigatore risulta essenziale dunque, diversamente correndosi il concreto rischio di essere sottoposti ad un giudizio ove le piste e gli elementi a favore non ne faranno mai parte.
La posta in gioco è di tale valore da far diventare tale compito imprescindibile.
Viceversa, quando l’avvocato assiste la persona offesa, il ruolo dell’investigatore potrà comunque essere di forte impatto laddove integri e offra spunti all’attività dell’autorità pubblica che, pur disponendo di mezzi più cogenti, è pur sempre fatta di uomini che possono, e non è remoto che accada, sbagliare.
In definitiva, trattasi di un ruolo che concorre concretamente a fare giustizia.
E l’avvocato, da solo, non potrà mai raggiungere i risultati che può raggiungere con il serio lavoro di un investigatore privato.
di Michele Romanelli – Ufficio Stampa – FEDERPOL
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