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Le investigazioni private nel procedimento penale

L’attività investigativa nel processo penale è regolamentata dall’art. 391-bis, secondo il quale gli investigatori privati possono conferire con persone in grado di rendere informazioni rilevanti alle indagini in corso
L’articolo 391-bis del Codice Penale stabilisce che “per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa”. Tale attività è utile all’investigatore privato autorizzato nel corso delle indagini nel procedimento penale.
L’acquisizione delle informazioni può avvenire attraverso un colloquio non documentato o  sottoscritto da una dichiarazione della persona che ha fornito le notizie. In entrambi i casi, l’investigatore privato ha l’obbligo di avvertire la persona interessata circa lo scopo dello stesso; se si intende solo conferire o assumere informazioni indicando le modalità e la forma di documentazione; se la persona interessata è sottoposta a indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato; della facoltà di non rispondere; del divieto di rivelare le domande formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date; delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione. Inoltre, l’investigatore privato non può richiedere notizie sulle domande e sulle risposte date alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero.
Nel corso dell’attività di acquisizione delle informazioni non possono assistere al colloquio la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private. L’investigatore privato è tenuto a interrompere l’assunzione di informazioni da parte della persona interessata qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le dichiarazioni verbalizzate non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
Nel caso invece che la persona interessata si sia avvalsa della facoltà di non rispondere, il pubblico ministero, su richiesta dell’avvocato difensore, ne dispone l’audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta. L’audizione si svolge alla presenza del legale che per primo formula le domande. Il difensore, in alternativa all’audizione, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che si sia avvalso della facoltà di non rispondere.
Infine, le informazioni ricevute in violazione di una delle disposizioni di cui all’articolo 391-bis non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni, oltre a rendere inutilizzabile a fini processuali la dichiarazione raccolta, costituisce illecito disciplinare.

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