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Legittimo impedimento: anche gli avvocati a volte non possono svolgere il loro mandato

L’art. 420 ter c.p. al comma V dispone che il giudice deve rinviare il processo quando l’assenza del difensore risulta “dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato”.

In cosa consiste il legittimo impedimento

Il concetto di legittimo impedimento del difensore rappresenta una pietra angolare nel garantire il diritto alla difesa dell’imputato all’interno del processo penale italiano. Questo principio è sancito nell’art. 420ter c.p.p., recentemente riformato dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022). L’articolo in questione disciplina le circostanze in cui l’assenza del difensore, per cause di assoluta impossibilità a comparire, legittima il rinvio dell’udienza.

In altri termini il legittimo impedimento si configura come un ostacolo che rende impossibile al difensore comparire in udienza o rispettare i termini processuali per cause non imputabili alla sua volontà.

Il contesto normativo del legittimo impedimento

L’art. 420-ter c.p.p. stabilisce vari scenari in cui la legittima assenza del difensore comporta il rinvio del processo. La riforma Cartabia ha apportato modifiche significative alla norma, ampliando e chiarificando le circostanze che configurano il legittimo impedimento del difensore.

Il comma V dell’art. 420ter c.p.p. rappresenta la disposizione centrale per il legittimo impedimento del difensore. Il giudice deve rinviare l’udienza anche in caso di assenza del difensore di fiducia o d’ufficio, purché l’assenza sia dovuta a legittimo impedimento come, ad esempio, concomitanti impegni lavorativi. Il difensore deve comunicare tempestivamente tale impedimento.

Tuttavia, il rinvio non è previsto se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda solo uno di essi o se il difensore impedito ha designato un sostituto o l’imputato chiede che si proceda nonostante l’assenza del difensore impedito. Se il difensore non è presente senza un legittimo impedimento, il giudice nominerà un sostituto immediatamente reperibile che eserciterà tutti i diritti e doveri del difensore di fiducia o d’ufficio.

La gravidanza del difensore come legittimo impedimento

Un’importante aggiunta della riforma Cartabia è il comma 5-bis, che prevede il legittimo impedimento del difensore per stato di gravidanza nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi. Questo riconoscimento estende la tutela della maternità anche al contesto processuale, garantendo il diritto alla difesa in modo continuativo.

Quali sono le implicazioni pratiche del legittimo impedimento?

Le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia all’art. 420-ter c.p.p. apportano un maggiore grado di flessibilità e umanità al sistema processuale penale. Riconoscere circostanze come gli impegni lavorativi e la gravidanza come legittimi impedimenti contribuisce a bilanciare le esigenze del processo con i diritti e i doveri dei difensori. La tempestiva comunicazione degli impedimenti e la discrezionalità del giudice sono elementi essenziali per l’applicazione corretta di queste norme.

Il disegno di legge n. 729/2024 sulla “riforma” del legittimo impedimento

Il 18 settembre il Senato della Repubblica (favorevoli 84, contrari 0, astenuti 48, votanti 132, presenti 133) ha dato l’ok ai tre articoli del disegno di legge n. 729, d’iniziativa della Senatrice Erika Stefani, in tema di legittimo impedimento del difensore, che è quindi passato alla Camera per la seconda lettura in attesa di essere definitivamente approvato.

Il provvedimento che sta attraversando l’esame parlamentare, in ipotesi di approvazione definitiva amplierà la possibilità di ottenere il rinvio dell’udienza penale per motivi collegati alla salute dei figli ovvero dei familiari degli appartenenti alla classe forense, in tal modo assicurando una più elevata attenzione alle necessità sia personali che familiari.

Il suo scopo è quello di introdurre nuove norme per tutelare il legittimo impedimento degli avvocati.

Le nuove disposizioni, sia nel processo civile che in quello penale, dunque, mirano a garantire che gli Avvocati possano svolgere le proprie funzioni senza situazioni di stress o preoccupazione che possano compromettere la qualità della difesa. Viene introdotta una modifica all’art. 153 c.p.c., che prevede la possibilità per i difensori di essere rimessi in termini in caso di decadenze non imputabili a loro, derivanti da cause quali caso fortuito, forza maggiore, malattia improvvisa, infortunio o gravidanza. Questo vale anche per l’assistenza a figli, familiari con disabilità o gravi patologie, e per esigenze improrogabili di cura della prole. Tuttavia, la disposizione non si applica in caso di mandato congiunto.

Il DDL 729/2024 nel dettaglio: come sarà il legittimo impedimento “corretto”?

Il disegno di legge si compone di soli tre articoli:

  • articolo 1 inserisce un altro comma all’articolo 153 c.p.c. prevedendo la remissione in termini per il legale in ipotesi di impedimenti non imputabili, quali malattie improvvise o esigenze familiari, escludendo il mandato congiunto. Questo rappresenta una novità assoluta nel processo civile perché colma un importante vuoto normativo. Il difensore dovrà dimostrare,depositando con idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato
  • articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all’articolo 81-bis delle disp. att. c.p.c. in tema di calendario del processo, inserendo il rinvio delle udienze per assenze giustificate del difensore imputabili a cause di forza maggiore e comprovate da certificazione;
  • articolo 3 interviene sul comma 5 dell’articolo 420ter c.p.p. estendendo l’istituto del legittimo impedimento nel processo penale, includendovi pure i motivi di salute di figli o familiari dell’avvocato, quali cause giustificatorie dell’assenza.

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