L’ex che inizia una nuova relazione non perde automaticamente il diritto all’assegno divorzile
Il caso in esame riguarda un ex moglie, destinataria di un assegno divorzile e convivente con un nuovo partner da cui è nata anche una figlia. L’ex marito considerando la stabilità della relazione agisce in giudizio per chiedere la cessazione del versamento dell’assegno.
La Corte d’appello di Venezia formulando la loro decisione proprio in riferimento ai precedenti motivi, esclude l’obbligo per l’ex marito di versare l’assegno a favore dell’ex moglie.
Sul tema, non poco controverso e protagonista di diverse sentenze contrastanti intervengono i Giudici della Cassazione a Sezioni Unite.
La sentenza chiarisce che l’instaurazione da parte dell’ex di una nuova relazione e/o convivenza non comporta in automatico la perdita totale dell’assegno divorzile.
I Supremi Giudici chiariscono che l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto da parte dell’ex coniuge economicamente più debole e privo dei dei mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, fa sì che la stessa conservi il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio in funzione unicamente compensativa.
In virtù del principio di auto-responsabilità, l’ex moglie non potrà pretendere il versamento del contributo dal punto di vista assistenziale ma solo un riconoscimento del contributo in funzione compensativa.
L’assegno divorzile, infatti, è portatore di due obiettivi fondamentali: dal punto di vista assistenziale tutela il coniuge economicamente più debole e privo dei mezzi adeguati per il suo sostentamento. La componente compensativa, invece, persegue la necessità di bilanciare il contributo economico che ciascun ex coniuge ha determinato durante la precedente vita matrimoniale.
Nello specifico, si vuole non trascurare il “contributo economico” della ex, che ha sacrificato in tutto o in parte la sua carriera per dedicarsi ai bisogni della famiglia e contribuendo, così, alla carriera del marito.
Per tali motivi, l’ex coniuge privo dei mezzi adeguati e convivente stabilmente con un nuovo compagno non perde il diritto all’assegno di divorzio in funzione compensativa (Cass. S. U. n. 32198/2021).