Non è più reato per le Guardie Giurate avere in dotazione il manganello, lo ha deciso con un’udienza la Cassazione, che specifica in merito la dotazione quale parte della divisa della Guardia Giurata in servizio.
Chiarezza in merito è stata raggiunta con la sentenza del 7 settembre del corrente anno 2016, n 37181 con cui la Corte di Cassazione sez I Penale ha affermato “la legittimità del porto di un manganello estensibile in metallo lungo 65 cm. da parte di una guardia giurata, essendo l’arma in questione “corredo” della divisa d’ordinanza fornita dalla società di servizi di sicurezza privata di cui la stessa era dipendente.”
La sentenza si rifà ad un fatto di cronaca in cui il Tribunale aveva condannato in primo grado la guardia giurata trovata, durante un controllo di routine in possesso di un manganello. I fatti risalgono ad un episodio in cui la guardia giurata in uniforme era a bordo di un motorino. Pur indossando l’uniforme di servizio, il Tribunale aveva imputato alla guardia giurata il possesso di quella che si poteva definire “un’arma che, per le circostanze di tempo e di luogo, era da considerarsi utilizzabile per l’offesa alla persona.”
In base all’art. 4, comma 1, della legge n. 110 del 18 aprile 1975, infatti, tra le armi di cui è vietato il porto – salvo le autorizzazioni concesse, ai sensi dell’art. 42 del TULPS, dal Prefetto e dal Questore – fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, in quanto oggetto atto ad offendere, rientra anche il manganello, o sfollagente.
Una sentenza ribaltata in sede di ricorso in Cassazione dove la tesi difensiva si reggeva sul fatto che l’imputato indossava regolare divisa e che essa era fornita comprensiva di regolare manganello agganciato al cinturone. Da questa tesi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso trovandosi ad annullare la sentenza di primo grado “ritenendo l’impegno lavorativo addotto dall’imputato come giustificazione al porto del manganello – e la circostanza che lo stesso indossasse l’uniforme di servizio – sufficienti ad escludere l’illiceità del fatto, che pertanto non costituiva reato.”
Questa decisione crea dunque un precedente che fa luce e mette una regola all’adozione del manganello da parte delle Guardie Giurate, pur ricordando che questo stesso a tutti gli effetti un’arma propria e, in quanto tale, il porto ne è assolutamente vietato, salvo espresse autorizzazioni.
Tuttavia proprio l’aver ammesso che il manganello faccia parte della divisa di Guardia Giurata, pur ricordando che esso sia considerato uno strumento a supporto dell’esercizio di funzioni in merito all’ordine pubblico, funzioni che le Guardie Giurate non possono esercitare, apre ulteriori considerazioni sia sul ruolo delle Guardie Giurate che sul rapporto con altri corpi di vigilanza, se per esempio a tutt’oggi il corpo dei vigili urbani non ha in dotazione l’uso del manganello.
di Katja Casagranda
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