A seguito della segnalazione da parte della Prefettura di Roma di alcune criticità relative agli appalti per l'affidamento del servizio di vigilanza privata, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto ad istituire un tavolo tecnico di consultazione a cui hanno preso parte la Prefettura di Roma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alcune associazioni di categoria (Anivp, Assvigilanza, Assiv, Anisi, Univ, Ass. PiùServizi, Agci, Confcooperative Federlavoro, e Servizi, Legacoop, Servizi).
Il risultato della consultazione è un documento che precisa, in sintesi, i seguenti punti:
– Il possesso della licenza prevista e disciplinata dall'Art. 134 del Tulps, costituisce un requisito di partecipazione alle gare pubbliche. Questo requisito si ritiene soddisfatto anche qualora il concorrente sia titolare della licenza prefettizia per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato domanda per l'estensione dell'autorizzazione nella provincia di riferimento per l'espletamento del servizio previsto in gara, purché tale autorizzazione divenga effettiva entro la stipula del contratto;
– Al fine di evitare commistioni tra i servizi di vigilanza privata e quelli fiduciari, la stazione appaltante dovrà valutare di frazionare in lotti omogenei l'affidamento dei servizi, di cui almeno uno dovrà riguardare il servizio di vigilanza privata (l'unico per cui è richiesto il possesso della licenza ex art. 134 Tulps);
– L'Autorità ha censurato la possibilità dell'intermediazione di agenzie d'affari (di cui all'art. 115 del Tulps) nelle gare di appalto per i servizi di vigilanza privata, con riferimento all' AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, ora confluita nell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ndr) – parere sulla normativa del 30/07/2009 – in cui “si proibisce che un soggetto diverso dall'amministrazione interessata possa avviare e gestire il procedimento volto all'affidamento di contratto pubblico. Per la stipulazione di tale contratto è necessario che l'intera fase pubblicistica antecedente, finalizzata alla scelta del contraente, sia svolta dall'amministrazione aggiudicatrice che sarà parte del contratto stesso”;
– In merito alla controversia sui ribassi eccessivi l'Autorità ritiene che le tabelle ministeriali riportanti il costo medio del lavoro svolgano una funzione indicativa, da utilizzare quale riferimento al fine di valutare la serietà delle offerte, ma non un parametro assoluto.
Inoltre, tenendo conto che il Consiglio di Stato ha sottolineato che le offerte prive di margine di utile sono da considerarsi attendibili qualora formulate da soggetti costituzionalmente non animati da uno scopo di lucro (onlus, cooperative sociali), le linee guida non chiedono di indicare nell'offerta una percentuale minima di utile;
– I criteri di aggiudicazione delle gare sono rimessi unicamente alla stazione appaltante (art. 81 d.lgs 163/2006) che deve indicare o il prezzo più basso o l'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa, ndr). Tale scelta deve essere ancorata al parametro indicato dallo stesso art. 81, comma 2, d.lgs. 163/2006, ossia alle caratteristiche dell'oggetto del contratto;
– La clausola sociale non deve essere intesa come obbligo di riassorbimento totale dei lavoratori del pregresso appalto, ma come possibilità di riassorbimento secondo l'organizzazione e le esigenze tecnico organizzative e di manodopera della società subentrante, anche in relazione alle nuove o diverse tecnologie utilizzate.
di Torresan Laura
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