L’attività dell’investigatore privato è indubbiamente funzionale per la raccolta di prove che possono essere utili sia per privati che per aziende. Il professionista nell’esercizio del suo lavoro si “scontra” con la vita privata dei soggetti e pertanto non può esimersi dal considerare quando stabilito dal GDPR (Regolamento generale in materia di protezione di dati personali). In particolare, l’investigatore deve rispettare il principio di minimizzazione?
Investigatore privato: i limiti dell’attività per il settore lavorativo
L’incarico del professionista può svolgersi in due differenti ambiti: privato e lavorativo. Per quanto riguarda quest’ultimo settore, lo Statuto dei Lavoratori stabilisce un divieto per il datore di lavoro di monitorare a distanza l’operato del dipendente. Il medesimo divieto può essere superato solo nel caso in cui il controllo sia spinto da motivi di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale.
Per quanto concerne quest’ultimi casi i controlli devono essere eseguiti per mezzo di un’ intesa con le rappresentanze sindacali o con l’Ispettorato del lavoro.
L’investigatore privato ricevuto l’incarico da parte di un’azienda deve concentrare la sua attenzione sulle possibili azioni illecite e dannose che il dipendente potrebbe porre in essere nei confronti del datore di lavoro, nello specifico: un operato capace di violare il divieto di concorrenza, uso improprio di permessi, infondatezza di una malattia o di incapacità lavorativa e svolgimento di altra attività lavorativa durante l’ordinario orario di lavoro.
Il caso sottoposto al Garante privacy
Un recente caso sottoposto al giudizio del Garante per la protezione dei dati personali riguarda l’attività di un investigatore privato per accertare se l’uso dei permessi utilizzati da un lavoratore siano effettivamente orientati a sostegno dello stato di salute della madre. Il comportamento del professionista viene inteso in violazione a quanto stabilito ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. C del Regolamento Europeo (minimizzazione dei dati).
Il motivo della violazione va ricercato nell’indicazione della malattia della madre non ritenuta necessaria ai fine dell’attività dell’investigatore e in violazione al predetto art. 5, comma 1, lett. C del Regolamento Europeo.
I dati personali per essere trattati in maniera lecita e corretta devono essere pertinenti, adeguati e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati). Il trattamento dovrà, quindi, riferirsi ai soli dati necessari senza eccedere con la raccolta o la comunicazione di informazioni.